D.lgs 311/2006
Decreto legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”
Ambiti di Intervento
Approvato il 29 Dicembre 2006 il Dlgs n. 311 è entrato in vigore l’ 01/02/2007.
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Sono soggetti alla nuova normativa:
• Tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 50 m 2
• Ristrutturazioni integrali con Sup 1000 m 2 e per ampliamenti di volume 20%
• Ristrutturazioni totali o parziali che vadano ad interessare l’involucro della
costruzione
Sono esclusi dall’applicazione:
• Edifici Storici
• Edifici non residenziali riscaldati solo da processi al loro interno
• Fabbricati con superficie utile di 50 m 2
• Certificazione
Documento attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici
dell’edificio.
Con la nuova normativa la certificazione energetica diventa fondamentale poiché:
• Ha validità 10 anni
• Deve essere ri-emessa dopo i 10 anni previsti
• Deve essere ri-emessa dopo ogni intervento di ristrutturazione
Inoltre la certificazione energetica è richiesta in caso di compravendita, quindi è parte integrante del contratto di vendita
. Perciò la stabilità termica della struttura assume un’importanza sempre più rilevante
in quanto garantisce un considerevole risparmio energetico .
Ultimi Aggiornamenti e Prossimi Passi
- I° Luglio2007: tutti gli edifici avranno l’obbligo di produrre certificazione energetica.
(Qualora vengano immessi nel mercato immobiliare)
- Tra il 2007 e il 2009 attraverso successivi step la certificazione energetica diventa
obbligatoria per la vendita di edifici e singoli appartamenti
- Dal I° Luglio 2007 le agevolazioni fiscali per ristrutturazione solo se si presenta
certificazione energetica
DiaSen – Qualità ed innovazione nell’edilizia
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Agevolazioni Fiscali – Finanziaria 2007
Edifici Esistenti
Riduzione imposta: 55% delle spese documentate effettuate entro il 31-12-2007
solo se:
- riduzione del 20% del FEP previsto per legge (n. 192)
- installazione di pannelli solari per acqua calda
- sostituzione caldaie con tecnologia a condensazione
- interventi isolanti su edificio o parti di esso, di strutture opache o finestrate
Edifici Nuovi di volume maggiore a 10.000 m3
Contributo finanziario del 55% degli extracosti compresa progettazione
solo se:
- riduzione FEP 50% rispetto alla tabella della 192 per riscaldamento
- riduzione FEP 50% per condizionamento e illuminazione
Finanziaria 2008
Detrazione fiscale sull’Irpef del 55 % (ripartita in 10 anni) delle spese sostenute
entro il 31/12/2010 se si raggiungono i parametri di trasmittanza del 2010
Finanziaria 2009
Rimane la riduzione d’imposta fino al 55% per un max di 100.000 euro in 10 anni
ma vengono introdotti dei tetti massimi:
• 82, 7 milioni di euro per l'anno 2009
• 185, 9 milioni di euro per l'anno 2010
• 314, 8 milioni di euro per l'anno 2011
Chi non riesce ad accedere al 55% potrà accedere agli sgravi fiscali del 36% delle
spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro per ciascun immobile da
ripartire in 10 rate annuali di pari importo
• Sanzioni
Ogni singolo comune può definire autonomamente le modalità di controllo relative al
rispetto dei parametri previsti dalla normativa, ad ogni modo:
• i controlli possono verificarsi entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente
• i controlli possono essere richiesti, a proprie spese, dal committente,
l’acquirente o dal conduttore dell’immobile.
Nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto dei parametri di legge si
incorrerebbe alle seguenti sanzioni :
Conclusioni
Con il Dlgs n. 311 entrato in vigore l’ 01/02/2007 , i livelli di isolamento termico degli
edifici aumenteranno e l’edilizia nazionale dovrà adeguarsi agli standards europei.
La legge obbliga a rispettare 4 punti principali:
• isolamento termico, secondo dei parametri stabiliti in specifiche tabelle;
• correzione del ponte termico;
• verifica termoigrometrica ( verifica di Glaser );
• sfasamento, cioè l’attitudine di una parete a proteggere dal caldo. La legge prevede una specifica CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell’edificio. Tale
documento assume particolare importanza in quanto è richiesta in caso di
compravendita o locazione.
I controlli possono essere effettuati entro i 5 anni dalla chiusura dei lavori. La
certificazione vale per 10 anni, al termine dei quali va riemessa e riaggiornata. La
stabilità termica della struttura assume una particolare importanza.
Esistono delle sanzioni sia amministrative che penali a carico del progettista, della
direzione lavori e del costruttore in caso di omissione, falsa asseverazione, etc.
Il soggetto più colpito è il progettista o la direzione lavori.
Sistemi costruttivi che prevedono l’isolamento termico all’esterno ( sistemi a cappotto )
sembrano rispettare meglio i 4 punti del Decreto. In particolare i prodotti che
presentano delle elevate caratteristiche termiche, una buona traspirabilità, una alta
densità specifica e degli inerti termici stabili nel tempo.