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D.lgs 311/2006

legge 311 rendimento energetico nell'edilizia

Decreto legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311


“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al


rendimento energetico nell’edilizia”


Ambiti di Intervento


Approvato il 29 Dicembre 2006 il Dlgs n. 311 è entrato in vigore l’ 01/02/2007.


.


Sono soggetti alla nuova normativa:


Tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 50 m 2


Ristrutturazioni integrali con Sup 1000 m 2 e per ampliamenti di volume 20%


Ristrutturazioni totali o parziali che vadano ad interessare l’involucro della

costruzione


Sono esclusi dall’applicazione:


Edifici Storici


Edifici non residenziali riscaldati solo da processi al loro interno


Fabbricati con superficie utile di 50 m 2


Certificazione


Documento attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici


dell’edificio.


Con la nuova normativa la certificazione energetica diventa fondamentale poiché:


Ha validità 10 anni


Deve essere ri-emessa dopo i 10 anni previsti


Deve essere ri-emessa dopo ogni intervento di ristrutturazione

Inoltre la certificazione energetica è richiesta in caso di compravendita, quindi è parte integrante del contratto di vendita


. Perciò la stabilità termica della struttura assume un’importanza sempre più rilevante

in quanto garantisce un considerevole risparmio energetico .


Ultimi Aggiornamenti e Prossimi Passi


- I° Luglio2007: tutti gli edifici avranno l’obbligo di produrre certificazione energetica.


(Qualora vengano immessi nel mercato immobiliare)


- Tra il 2007 e il 2009 attraverso successivi step la certificazione energetica diventa


obbligatoria per la vendita di edifici e singoli appartamenti


- Dal I° Luglio 2007 le agevolazioni fiscali per ristrutturazione solo se si presenta


certificazione energetica


DiaSen – Qualità ed innovazione nell’edilizia


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Agevolazioni Fiscali – Finanziaria 2007


Edifici Esistenti


Riduzione imposta: 55% delle spese documentate effettuate entro il 31-12-2007


solo se:


- riduzione del 20% del FEP previsto per legge (n. 192)


- installazione di pannelli solari per acqua calda


- sostituzione caldaie con tecnologia a condensazione


- interventi isolanti su edificio o parti di esso, di strutture opache o finestrate


Edifici Nuovi di volume maggiore a 10.000 m3


Contributo finanziario del 55% degli extracosti compresa progettazione


solo se:


- riduzione FEP 50% rispetto alla tabella della 192 per riscaldamento


- riduzione FEP 50% per condizionamento e illuminazione


Finanziaria 2008


Detrazione fiscale sull’Irpef del 55 % (ripartita in 10 anni) delle spese sostenute


entro il 31/12/2010 se si raggiungono i parametri di trasmittanza del 2010


Finanziaria 2009


Rimane la riduzione d’imposta fino al 55% per un max di 100.000 euro in 10 anni


ma vengono introdotti dei tetti massimi:


82, 7 milioni di euro per l'anno 2009


185, 9 milioni di euro per l'anno 2010


314, 8 milioni di euro per l'anno 2011


Chi non riesce ad accedere al 55% potrà accedere agli sgravi fiscali del 36% delle


spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro per ciascun immobile da


ripartire in 10 rate annuali di pari importo


Sanzioni


Ogni singolo comune può definire autonomamente le modalità di controllo relative al

rispetto dei parametri previsti dalla normativa, ad ogni modo:


i controlli possono verificarsi entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal

committente


i controlli possono essere richiesti, a proprie spese, dal committente,

l’acquirente o dal conduttore dell’immobile.


Nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto dei parametri di legge si


incorrerebbe alle seguenti sanzioni :


Conclusioni


Con il Dlgs n. 311 entrato in vigore l’ 01/02/2007 , i livelli di isolamento termico degli

edifici aumenteranno e l’edilizia nazionale dovrà adeguarsi agli standards europei.


La legge obbliga a rispettare 4 punti principali:


• isolamento termico, secondo dei parametri stabiliti in specifiche tabelle;


• correzione del ponte termico;


• verifica termoigrometrica ( verifica di Glaser );


• sfasamento, cioè l’attitudine di una parete a proteggere dal caldo. La legge prevede una specifica CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell’edificio. Tale

documento assume particolare importanza in quanto è richiesta in caso di


compravendita o locazione.


I controlli possono essere effettuati entro i 5 anni dalla chiusura dei lavori. La


certificazione vale per 10 anni, al termine dei quali va riemessa e riaggiornata. La


stabilità termica della struttura assume una particolare importanza.


Esistono delle sanzioni sia amministrative che penali a carico del progettista, della


direzione lavori e del costruttore in caso di omissione, falsa asseverazione, etc.


Il soggetto più colpito è il progettista o la direzione lavori.


Sistemi costruttivi che prevedono l’isolamento termico all’esterno ( sistemi a cappotto )


sembrano rispettare meglio i 4 punti del Decreto. In particolare i prodotti che


presentano delle elevate caratteristiche termiche, una buona traspirabilità, una alta


densità specifica e degli inerti termici stabili nel tempo.