Certificazione energetica
Il decreto legislativo 192/2005 (modificato ed integrato dal decreto legislativo 311/2006) recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativamente al rendimento energetico nell’edilizia, impone che “entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1”.
La figura del certificatore energetico è direttamente responsabile, attraverso l’emissione dell’attestato di certificazione energetica, della classificazione attribuita ad un edificio.
Per calcolare il valore U (trasmittanza termica) di pareti o coperture indicati negli attestati di certificazioni energetiche, la suddetta figura può avvalersi di software appositamente sviluppati.