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Tradimento

Infedeltà coniugale e Tradimento



Infedeltà coniugale e Tradimento possono essere un giusto motivo per richiedere la separazione tra i coniugi, ogni volta che l’infedeltà scoperta renda, all’altro coniuge, intollerabile la prosecuzione della convivenza e del matrimonio.


Le indagini in campo familiare e personale sono rivolte, innanzitutto, a coloro che vogliano accertare l’esistenza di un’infedeltà coniugale e della relazione extraconiugale intrattenuta dal partner.


L’investigatore privato PRIVATE EYE investigation Group raccoglie documentazione ed elementi di prova da produrre in giudizio sull’eventuale tradimento accertando il caso di infedeltà coniugale.


In tali ambiti, la conoscenza approfondita della normativa riguardante tutte le fasi di lavoro concernenti la sorveglianza e l’osservazione nonché l’utilizzo di attrezzature tecniche all’avanguardia, permettono a Ezio Denti di compiere le attività di osservazione e pedinamento che possono portare ad un risultato certo ed utile, tramite raccolta di prove inconfutabili di infedeltà coniugale e tradimento.


Naturalmente è necessaria una fase preliminare di raccolta di informazioni relative alla persona da osservare, che permette di elaborare la migliore strategia di investigazione, anche considerando le caratteristiche degli ambienti maggiormente frequentati dall’indagato/a.


Nelle fasi successive il Cliente viene costantemente aggiornato in ordine agli elementi di maggior rilievo dell’indagine. Al momento della conclusione dell’indagine stessa viene rilasciato un rapporto informativo corredato da fotografie e filmati che ha lo scopo di documentare la verità scoperta e l’eventuale tradimento.


In tal senso la PRIVATE EYE investigation Group rappresenta il professionista più qualificato per l’assistenza di coloro che siano coinvolti in procedimenti civili di separazione o divorzio e che possano produrre il rapporto informativo sull’infedeltà coniugale del partner quale prova documentale.


Una moglie infedele o un marito infedele può dare luogo, non solo alla richiesta di separazione, ma anche alla richiesta di addebito della stessa a carico del coniuge infedele.


Tuttavia PRIVATE EYE investigation Group non si occupa solo degli accertamenti sull’esistenza di infedeltà coniugale, bensì anche delle attività di investigazione mirate a rintracciare redditi occulti utili per calcolare l’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi e a verificare elementi attinenti la condotta morale dei genitori in caso di controversie sull’affidamento dei figli.


Per tutti i casi descritti si deve precisare che l’unica attività lecita e legittima è quella attinente il pedinamento e l’osservazione.


Non possono, invece, essere prese in considerazione richieste riguardanti la violazione del domicilio, la ripresa visiva e sonora all’interno della privata dimora, la violazione, soppressione, conoscenza e sottrazione di corrispondenza sia cartacea che in formato elettronico, l’installazione di apparecchiature atte a registrare le comunicazioni (microspie), l’intercettazione di comunicazioni telefoniche, telematiche ed informatiche, o sms.


Tutto questo perché riguardante una illecita interferenza nella vita privata, della privacy e quindi vietata dalla legge.


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Gli articoli presentati in questo sito sono destinati esclusivamente all'utilizzo in aree e ambienti privati, per la sorveglianza di beni propri e dei propri effetti personali.

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-Art. 615 bis Codice Penale - Interferenze illecite nella vita privata;
-Art. 617 bis Codice Penale - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche;
-Art. 226 Codice di Procedura Penale - Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni;
-Legge n 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Per quanto di sopra specificato, PRIVATE EYE Investigation Group declina ogni responsabiltà civile e penale riguardante l'uso, l'utilizzo, l'installazione, la diffusione e l'eventuale post commercializzazione di tali dispositivi. Si raccomanda di leggere con estrema attenzione le istruzioni tecniche e gli allegati informativi relative ai prodotti.

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Estratto dal CODICE PENALE




Art. 614 - Violazione di domicilio


Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 615 bis - Interferenze illecite nella vita privata


Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.

Art. 617 - Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche


Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione d'investigatore privato.

Art. 617 bis - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche


Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato