La crisi da sovraindebitamento
GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA
Una definizione tecnica del concetto di “sovraindebitamento” ci è data dal Codice della Crisi d’Impresa (CCI), che lo individua come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore ….».
La Legge n.3/2012 offre a quei soggetti che non sono sottoposti alle ordinarie procedure fallimentari, ma si trovino in una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, la possibilità di accedere a tre diversi strumenti di salvaguardia del patrimonio e di composizione della crisi:
a) l’accordo di composizione della crisi;
b) il piano del consumatore;
c) la liquidazione del patrimonio.
Gli strumenti, così come originariamente predisposti, non hanno trovato frequente applicazione nella prassi a causa del costoso e complesso iter da seguire per attivarli; il Legislatore ha così deciso di intervenire di nuovo nel 2019 cercando di renderli più facilmente fruibili (con il recente D.Lgs. 14/2019 cd. “Codice della Crisi d’Impresa”).
Per cui, nell’attuale assetto normativo, gli strumenti posti a tutela del privato risultano essere oggi i seguenti:
a) il concordato minore , che consistente in una proposta di pagamento rateizzato che possa eventualmente prevedere lo stralcio di alcune tipologie di debiti (es. chirografari) la cui approvazione è demandata ai creditori che rappresentino la maggioranza del debito complessivo ;
a) il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , destinato al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, simile per natura all’accordo di composizione della crisi ma passibile di approvazione da parte del Tribunale senza il necessario consenso dei creditori ;
b) la liquidazione controllata , mediante cui il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (eventualmente il suo reddito) per la soddisfazione dei creditori attraverso il pagamento di una cd. “rata sostenibile” che gli consenta di far fronte alle proprie necessità di vita.
Nel nuovo impianto, fermi i principi cardine relativi a requisiti oggettivi e soggettivi di accesso agli strumenti, estesi per la prima volta anche ad i soci illimitatamente responsabili di società di persone ed in accomandita , resta centrale, il ruolo dei cd. “Organismi di composizione della crisi”, enti terzi iscritti al registro OCC che si occupano di supportare il debitore ed i cui compiti sono sinteticamente riconducibili alla verifica della documentazione attestante la condizione economica del soggetto ed al rilascio dell’attestazione di fattibilità del piano di accordo con i creditori.
Ogni procedura presenta diverse peculiarità e requisiti di accesso, per cui è importante valutare caso per caso quale sia la migliore via da percorrere, tenendo presente che, ciascuno degli strumenti menzionati, conduce -all’esito del pagamento di quanto previsto- ad un provvedimento che statuisca la cd. esdebitazione del soggetto .