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Precisazione in materia di formazione dell'avviso di addebito

Con Il messaggio n. 3881/11 L’INPS integra quanto già affermato con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, in materia di formazione dell’avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo.

Direzione Generale
Roma, 16-02-2011
Messaggio n. 3881



OGGETTO:


Circolare n. 168 del 30 dicembre 2010. Precisazione in materia di formazione dell'avviso di addebito a seguito di accertamento ispettivo.





Ai Direttori centrali e regionali
Ai Direttori provinciali
Ai Direttori di agenzia

Si rende necessario integrare le indicazioni contenute nella circolare in oggetto con particolare riferimento a quanto previsto al
punto 4 in materia di formazione dell’avviso di addebito all’esito di accertamento ispettivo.

Nel confermare quanto già indicato in ordine al momento di formazione dell’avviso di addebito - che resta fissato al decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento - si rende necessario coordinare tali disposizioni con quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (1) (c.d.“collegato lavoro”).


Si precisa, pertanto, che il termine di cui sopra ricorre sia nel caso in cui non sia stata data ottemperanza - mediante il pagamento del debito contestato - alla diffida di regolarizzazione di cui al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, come modificato dall’art 33 della citata Legge n. 183/2010, sia nel caso in cui sia mancata la proposizione di ricorso amministrativo nei termini fissati dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo.

Per maggiore precisione si ritiene utile schematizzare come segue le diverse situazioni che possono verificarsi in seguito all’accertamento da verbale ispettivo.



1. Pagamento del debito entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo.


l trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio , al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge. Il pagamento delle sanzioni entro il termine previsto estingue il procedimento sanzionatorio.


Il pagamento consente il versamento nella misura minima prevista dalla legge delle sanzioni amministrative ivi compresa, ricorrendo anche tutte le altre condizioni normativamente previste per la regolarizzazione, quella per la maxisanzione contro il lavoro sommerso disciplinata, da ultimo, dall’art 4, comma 1, lettera a) del c.d. “collegato lavoro” 2010.



2. Pagamento del debito dal 31° giorno


Il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, che paga il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.


I medesimi soggetti saranno altresì tenuti al pagamento di ulteriori somme aggiuntive da calcolare secondo il regime indicato nel verbale ispettivo.



3. Mancato pagamento nel termine di 90 giorni dalla notifica del verbale.

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo) si procede alla formazione dell’avviso di addebito.


I crediti inseriti nell’avviso di addebito vengono affidati all’Agente della Riscossione che procede al recupero del credito.

Gli importi sono maggiorati dell’aggio e delle ulteriori somme di cui all’art.17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112.


Più in particolare - con riferimento alla misura del compenso per l’attività di riscossione prevista dalla legge – l’aggio a carico del debitore è pari:

- al 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito;
- al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.

In mancanza di pagamento l'Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Per gli ulteriori profili disciplinati dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel testo novellato dall'art. 33 della legge n. 183/2010, si rinvia alla circolare in corso di pubblicazione.



Il Direttore Generale


Nori





(1) Legge 4 novembre 2010, n.183, pubblicata sulla G. U. 9 novembre 2010 , n.243 ; circ. n.41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.





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