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Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza

Restrizioni nella fruizione dei permessi, regola del “referente unico” e decadenza dal beneficio, sono solo alcune tra le novità più importanti introdotte dall’art. 24 della legge n. 183/10.

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza

Restrizioni nella fruizione dei permessi, regola del “referente unico” e decadenza dal beneficio, sono solo alcune tra le novità più importanti introdotte dall’art. 24 della legge n. 183/10 ( Collegato lavoro ), in tema di assistenza ai portatori di handicap in situazioni di gravità.

I Consulenti del Lavoro, affiancando le imprese nella corretta imputazione dei permessi, contribuiscono ad assicurare la fruizione del diritto all’assistenza del cittadino in condizione di disabilità grave, assolvendo cosi la “funzione sociale” che compete alla categoria nello svolgimento quotidiano della propria attività.


Con il nuovo disposto normativo, il diritto a godere dei permessi mensili in favore dei lavoratori dipendenti oltre al coniuge, viene attribuito ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado. I parenti o affini entro il terzo grado, che godevano del beneficio nella previgente disciplina, possono richiedere adesso i permessi solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.

Il Collegato lavoro introduce anche la regola del referente unico, nel senso che i giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona possono essere fruiti solamente da un lavoratore dipendente. Tale norma tuttavia può essere derogata dai genitori, anche adottivi, (ed anche per figli minori di tre anni), di figli con disabilità grave, ai quali viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni al mese per soggetto disabile.

Tra le novità previste dalla nuova norma in vigore dal 24 novembre scorso, vi è inoltre, la facoltà che il “lavoratore” fruitore dei benefici, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina “al domicilio della persona da assistere”, anziché al proprio domicilio come in precedenza disposto. Un’ulteriore novità è infine rappresentata dalla possibilità di decadere dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permessi mensili coperti da contribuzione figurativa, qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto.



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