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E' sull'effettivo proprietario che ricade l'obbligo di pagare gli oneri condominiali

Deducendo assenza di legittimazione passiva, un uomo si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal condominio per il pagamento degli oneri condominiali; infatti sollevava doglianza per il fatto che l'intestatario dell'abitazione non era lui bensì la moglie, pur se egli aveva sempre assunto un comportamento tale da far ingenerare l'idea contraria.

La seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza 574 del 12 gennaio 2011, ha censurato la decisione del primo giudice di merito secondo il quale si era integrata “una situazione astrattamente corrispondente all'esercizio di un diritto dato che l'uomo per molti anni aveva agito come proprietario del bene”.

La Corte suprema ha invece evidenziato come in tema di condominio non può essere applicato il principio dell'apparenza del diritto: infatti la ripartizione delle spese comuni grava su ciascun condomino in base a un criterio di realità, la cui conseguenza è che a nulla rileva “che altri utilizzi l'unità immobiliare singola fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri”. Pertanto solo il proprietario dell'unità abitativa, e non chi appare tale, può essere tenuto al pagamento degli oneri di gestione del fabbricato.



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