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Stress correlato: le tappe per la valutazione

La data del 31.12.2010 deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione delle fonti di stress. La loro programmazione temporale unitamente all’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse attività deve essere riportata nel DVR. I datori di lavoro che avessero già effettuato la valutazione coerentemente all’accordo europeo del 2004, non dovranno ripetere l’indagine, saranno solo tenuti ad aggiornarla in presenza di infortuni significativi o di riorganizzazioni del processo produttivo. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione di provvedimenti sanzionatori, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale specificata nel DVR secondo criteri di ragionevolezza, in funzione tra l’altro della dimensione aziendale. (termini troppo dilazionati mal si conciliano con un numero esiguo di dipendenti).

Le linee guida suggeriscono una valutazione in due fasi: una preliminare, l’altra eventuale, da attivare solo nel caso in cui permangano elementi di rischio.

STEP 1 valutazione preliminare sempre necessaria

1. Valutazione oggettiva o documentale

- Eventi sentinella : indici infortunistici; assenze per malattia; assenteismo; turnover; sanzioni disciplinari; lamentele formalizzate; segnalazioni del medico competente.

2. Valutazione intersoggettiva o partecipativa

- Fattori di contenuto del lavoro (tipo di lavoro): ambiente e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti.

- Fattori di contesto del lavoro (contesto aziendale e professionale): ruolo dei lavoratori; autonomia decisionale e di controllo; conflitti interpersonali; evoluzione della carriera; incertezza in ordine alle prestazioni richieste.

L’analisi degli indicatori si conclude con la stima del rischio:

Rischio basso: il fenomeno non è presente, il DL deve:

- registrare tale evidenza sul DVR;
- monitorare e ripetere la valutazione dopo 2 anni.

Questa situazione si realizzerà presumibilmente nelle piccole e piccolissime imprese.

Rischio medio: il fenomeno potrebbe essere presente, il DL deve:

- individuare indicatori critici;
- intraprendere azioni di miglioramento mirate per eliminare o ridurre al minimo (dalla riorganizzazione del lavoro alla formazione);
- Ripetere la valutazione dopo 1 anno.

Rischio alto: il fenomeno è sicuramente presente, il DL deve:

- Approfondire con valutazione soggettiva.

STEP 2 Valutazione approfondita attraverso dati soggettivi

Integra le precedenti e richiede un’equipe di lavoro e personale specializzato

1. Valutazione soggettiva - screening

- Quando il livello di rischio stimato è alto;
- Quando un intervento di miglioramento sul rischio medio non ha avuto effetto;
- In presenza di conflitti/lamentele scritte;
- Quando il numero di lavoratori è sufficiente per una elaborazione statistica.

Principali strumenti di indagine : questionari, focus group, interviste;

Lavoratori interessati:

- Nelle aziende di maggiori dimensioni, gruppi omogenei rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche ad esempio turnisti o dipendenti di un determinato settore esposti a rischi dello stesso tipo;
- Nelle micro imprese che occupino fino a cinque dipendenti, a discrezione del DL, coinvolgimento diretto dei lavoratori nell’ambito di apposite riunioni.

Il processo si conclude con:

- L’elaborazione del Piano di Miglioramento:
individua le priorità; definisce gli interventi; attribuisce responsabilità e tempistica, attua gli interventi, verifica l’efficacia.


- La redazione del Documento di Valutazione:


Contiene la descrizione del percorso effettuato; l’esito delle tappe e la periodicità della verifica successiva.


Tratto da Sito www.consulentidellavoro.me.it




www.studiogiammarrusti.it