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Persone giuridiche con gratuito patrocinio


Per la Corte europea – sentenza del 22 dicembre 2010, causa C-279/09 – l'interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere operata nel senso da non escludere che lo stesso possa essere invocato dalle persone giuridiche “e che l’aiuto concesso in sua applicazione possa comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale”.

Per i giudici europei, quindi, spetta al giudice nazionale verificare - tenendo conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni - “se le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio costituiscano o meno una limitazione del diritto di accesso alla giustizia tale da ledere la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”.


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