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Attivita` lavorativa altamente qualificata. piu` tempo per contestare il licenziamento

Il responsabile di un ufficio contenzioso di un istituto di credito, cui era stato irrogato il licenziamento, ricorre in tribunale per chiedere che sia dichiarata l’illegittimità del provvedimento inflittogli. Il giudice di prima istanza respinge la domanda asserendo che non vi è stata alcuna tardività nella contestazione degli addebiti e sottolineando come il funzionario, svolgendo un’attività di responsabilità, aveva omesso di effettuare tutti i controlli circa la convenienza delle cessioni a terzi di crediti in sofferenza, discostandosi dai criteri di svalutazione indicati dalla banca per cui lavorava.

Il responsabile dell’area contenzioso ricorre in appello, sostenendo che l’accusa di “culpa in vigilando” di cui era stato sospettato non aveva tenuto conto delle particolarità dell’attività svolta nell’ufficio in questione, in cui – per prassi – l’attività di verifica veniva eseguita da soggetti diversi ciascuno dotato di specifiche competenze. La Corte d’appello conferma la decisione di primo grado, così da spingere il dipendente a ricorrere in Cassazione. Di nuovo, viene addotto a ragione del ricorso il ritardo con cui era stato inflitto il licenziamento per conseguente ritardo nella contestazione degli addebiti.

La questione è definitivamente sciolta dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25136 del 2010.

Ricusando le istanze presentate, la Suprema Corte ribadisce che nel caso in cui l’incolpato svolge attività lavorativa altamente qualificata, la verifica dell’attività svolta è più complessa e richiede un controllo specifico e mirato delle operazioni messe in atto. Di conseguenza, l’accertamento della violazione può avvenire solo dopo un controllo ad hoc di tutte le operazioni contestate effettuato da personale qualificato, che è in grado di rilevare le anomalie compiute. Da ciò la conclusione secondo cui, in tali circostanze, l’azienda può impiegare più tempo per formulare l’accusa di licenziamento disciplinare del dipendente “sotto accusa” a causa proprio dell’attività altamente qualificata che esso svolgeva. Di conseguenza, il provvedimento non può considerarsi illegittimo per il ritardo nella contestazione degli addebiti.

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