Sei in: Altro

Tredicesime in arrivo

TREDICESIME IN ARRIVO

Dicembre: verifiche delle basi di calcolo necessarie per una corretta elaborazione delle tredicesime da consegnare ai lavoratori che le attendono con particolare interesse.

Infatti, le stesse, hanno ormai perso il loro utilizzo fisiologico di “gratifica natalizia” da spendere appunto in regali per parenti ed amici, pranzi, viaggi ecc… per diventare sempre di più l’aiuto indispensabile per onorare gli impegni presi.


Ma non sempre le aspettative verranno corrisposte, infatti, in alcuni casi, l’importo potrebbe essere inferiore a quello degli scorsi anni, sia per diretta conseguenza dell’utilizzo nel 2010 di ammortizzatori sociali, che per ragioni fisiologiche.


Solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque retribuito, avranno l’equivalente di una mensilità lorda.


In generale le assenze in qualche modo indipendenti dalla volontà del lavoratore di particolare rilievo sociale e quindi tutelate, danno diritto alla maturazione della 13^, mentre quelle dovute ad una sua libera scelta, come ad esempio sciopero, assenze ingiustificate, sospensioni dal lavoro dovute a motivi disciplinari, o, se obbligate, di minore rilievo e/o che non comportano integrazioni da parte del datore di lavoro, come i periodi di congedo parentale o assenza facoltativa non danno il diritto alla maturazione.


Particolare attenzione merita il calcolo nel caso di utilizzo di ammortizzatori sociali.


Prendiamo il caso di un lavoratore che, nel 2010 sia stato in cassa integrazione a zero ore per tre mesi (retribuzione lorda 1000 euro al mese). Posto che in tale periodo non matura il rateo a carico del datore di lavoro, il lavoratore percepirà i 9/12 di 13^, pari a 750 euro in quanto in tale periodo non matura il diritto. Va detto che la quota di cassa integrazione corrisposta dall’Inps, pari all’80% della retribuzione, comprende anche il rateo di 13^. A prima vista dunque dei 3/12 persi il lavoratore ne recupera l’80% da parte dell’Istituto. Ciò non sempre è vero, perché il raggiungimento del massimale mensile a volte vanifica tale vantaggio.


Il calcolo si complica quando la cassa integrazione comporta solo una riduzione dell’orario di lavoro, infatti in tali periodi maturano due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate, la seconda, riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario, beneficia della parziale integrazione salariale.







www.studiogiammarrusti.it