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Il medico di base non versa irap

La Corte suprema – ordinanza n. 24953, del 9 dicembre 2010 – ribadisce che il medico di base, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che dispone di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - non debba l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). L’attrezzatura rientra, infatti, nel “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale ed è obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale.

Se quel medico non ha anche a disposizione personale dipendente, non è integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, con conseguente esclusione dal tributo regionale.

L’esistenza dell’autonoma organizzazione per l’assoggettamento ad imposta è configurabile solo in presenza di elementi che superino lo standard previsto dalla convenzione, valutabili caso per caso.

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