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Chiarimenti in merito alla presentazione del modello eas

La norma stabilisce che gli enti associativi non commerciali (non profit, organizzazioni di volontariato, società sportive dilettantistiche, ecc.) per disporre delle agevolazioni tributarie loro riservate devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, compilando il modello Eas.

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate esonera, gli enti associativi dall'invio di un nuovo modello Eas nell'ipotesi in cui siano variati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate attraverso la presentazione dei modelli:

- AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva
- AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva

Testo della risoluzione



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