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Maxi sanzione lavoro sommerso dopo il collegato lavoro e dopo la circolare min lav n. 38/10


Pubblichiamo un’utile tabella che sintetizza le regole previste dal Collegato lavoro in materia di nuova determinazione e nuova applicazione della maxi sanzione per il lavoro sommerso.

La tabella riassume la diversa quantificazione della maxi sanzione e i possibili pagamenti ridotti, l’analisi dei diversi rapporti con la verifica per l’applicabilità, le modalità per evitare l’imposizione, i casi particolari per i quali il ministero ha previsto esclusioni e conferme e l’applicabilità nel tempo. I riferimenti normativi e di prassi prevedono il collegamento ipertestuale.

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MAXI SANZIONE LAVORO SOMMERSO


dopo il Collegato Lavoro





Fonti:






Collegato lavoro art. 4 legge n. 183/10 (in vigore dal 24.11.2010)


Circolare Ministero lavoro n. 38/10





Presupposti


Assenza di comunicazione preventiva Centro Impiego


Legge n.296/06 art. 1 comma 1180


Si somma alle altre sanzioni per irregolare costituzione del rapporto


(mancata consegna contratto, omissione registrazione in lul, ecc.)


Applicazione


esclusiva al


lavoro


subordinato


Assorbe la sanzione specifica di cui all’art. 19 comma 3 DLgs n. 276/03


(mancata comunicazione Centro Impiego da 100 a 500 euro)


Che resta applicabile a casi diversi dal lavoro subordinato






QUANTIFICAZIONE DELLA MAXI SANZIONE




Ipotesi




Maxi sanzione


Minima




Maxi sanzione


Massima



Maggiorazione a giornata



Riduzioni




Impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al centro impiego





1.500 euro




12.000 euro


150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo







3.000 euro


50 euro per ogni giornata di lavoro irregolare


Ammessa ai sensi dell’art.16 legge n. 689/81



1/3del massimo o se più favorevole doppio del minimo




1.500 euro


37,5 euro per ogni giornata di lavoro irregolare


Diffida ai sensi dell’art.13 DLgs n. 124/04



(non ammessa per minori e extraUe)





Datore che ha regolarizzato il rapporto successivamente all’effettiva instaurazione del rapporto e soltanto in parte



Datore che ha occupato per un periodo in nero e per un successivo periodo in modo regolare






1.000 euro


8.000 euro


30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare









2.000 euro


10 euro euro per ogni giornata di lavoro irregolare


Ammessa ai sensi dell’art.16 legge n. 689/81



1/3del massimo o se più favorevole doppio del minimo






1.000 euro


7,5 euro euro per ogni giornata di lavoro irregolare


Diffida ai sensi dell’art.13 DLgs n. 124/04



(non ammessa per minori e extraUe)




Sanzioni civili previdenziali


Aumento 50%


Eliminato tetto minimo di 3.000 euro






DIVERSI RAPPORTI E VERIFICHE PER L’APPLICABILITA’



T


I


P


O


L


O


G


I


A



Rapporti di lavoro subordinato




Rapporti di


lavoro autonomo


e para


subordinato


genuini



(cococo- progetto-


ass partecipazione


con apporto di lavoro)


Lavoro occasionale accessorio



(voucher o buoni lavoro)


Soggetti art.4


comma 1


n.6 e 7


DPR 1124/65



(coniuge, figli, parenti,


affini, affiliati e affidati


del datore,


soci)


Lavoro occasionale autonomo


Art. 2222 cc








V


E


R


I


F


I


C


A




Verificare esclusioni e scriminanti



Genuinità del rapporto



Requisito della subordinazione è dato per accertato



Requisito della subordinazione


è dato per accertato



Autonomia del rapporto



M


A


X


I



applicazione maxi


sanzione



Non applicazione della maxi


applicazione maxi


sanzione



applicazione maxi


sanzione


applicazione maxi


sanzione



Assorbe sanzione 100 euro per assenza CO


Applicabile sanzione 100 euro per assenza CO





Q


U


A


N


D


O



In assenza di comunicazione al Centro impiego








Anche in assenza di comunicazione al Centro impiego


In assenza della comunicazione


preventiva di


attivazione lavoro a INPS/INAIL


In assenza della DNA Inail preventiva



Se manca documentazione utile a provare l’autonomia del rapporto



(es. iscrizione CCIAA, partita IVA, documenti fiscali precedenti all’accertamento)


N


O


T


A



Diverso campo di applicazione per sospensione attività imprenditoriale



Art. 14 dlgs n. 81/08 ricomprende la generalità dei rapporti di lavoro anche non subordinati, prescindendo dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti






COME EVITARE LA MAXI SANZIONE




E


S


C


L


U


S


I


O


N


I






Rapporto di lavoro subordinato







Rapporto di lavoro autonomo


e parasubordinato



(cococo progetto associazione in partecipazione con apporto di lavoro)


Avviato originariamente senza la comunicazione preventiva Centro impiego


Formalmente instaurato


C


O


N


D


I


Z


I


O


N


I



ante accesso ispettivo


o ante conciliazione monocratica




datore regolarizza l’intera durata rapporto



Per ipotesi di errato inquadramento ed in presenza di rispetto obblighi natura documentale



Rapporto qualificato come parasubordinato


che a seguito di accertamento ispettivo venga inquadrato come subordinato


P


E


R


I


O


D


O



P


E


R



R


E


G


O


L



Fino al 16 del mese successivo inizio rapporto se:



  • invia la CO






Dopo il 16 del mese successivo inizio rapporto se:


  • invia la CO (tardiva CO sanzionata)
  • regolarizza con denuncia spontanea situazione debitoria entro 12 mesi (dalla prima scadenza del primo periodo di paga)
  • paga entro 30 gg da denuncia
  • paga con sanzioni civili


(condizione: nessun avvio di verifica, controllo, richiesta documenti, accertamento, o tentativo di conciliazione monocratica)


Tempestivo versamento alla gestione separata anche in assenza della comunicazione preventiva al Centro impiego


M


A


X


I



Non applicazione maxi sanzione



Per difetto del presupposto identificativo del lavoro sommerso


Non applicazione maxi sanzione



Per difetto del presupposto identificativo del lavoro sommerso


D


O


C


U


M


E


N


T


I




Esclusa la maxi sanzione se in assenza di CO dai documenti manca la volontà di occultare il rapporto



per la prova:


documenti utili (solo contributivi):


  • DM 10
  • EMENS
  • UNIEMENS

(valide anche gestioni previdenziali diverse)



documenti non utili:


  • LUL
  • Contratto individuale di lavoro
  • Tessera personale di riconoscimento
  • Documenti assicurativi
  • Documenti fiscali



Applicabile la sola sanzione per la tardiva comunicazione al centro impiego




CASI PARTICOLARI DA VALUTARE





Tipologia




Riferimento normativo



Applicabilità maxi


sanzione



Condizioni



Lavoro domestico


Legge 183/10


No maxi


Per i soli casi di addetti con continuità a funzionamento vita familiare


Come da CCNL 13.2.2007



Circolare n.38/10


Si maxi


Impiego in altra attività imprenditoriale o professionale


(circolare n.8906/07)



Extracomunitari


clandestini o privi del PDS per motivi di lavoro occupati irregolarmente


Circolare n.38/10




circolare n.8906/07


Si maxi


(non ammessa la diffida)



Si delitto occupazione di manodopera clandestina


(art. 22 comma 12 Dlgs n.286/98 mod. da legge n. 189/02 )



Occupazione irregolare



Minori impiegati anche se privi dei requisiti minimi per l’ammissione al lavoro


Circolare n.38/10




circolare n.8906/07


Si maxi


(non ammessa la diffida)



Si sanzioni specifiche


(legge n.977/67 mod da DLgs n. 345/99)



Occupazione irregolare



Istituzioni scolastiche


Circolare n.38/10





Si maxi



Se non possono attestare la regolare occupazione con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nell’organizz didattica o funzionale


(interpello 32/09)



Turismo


Circolare n.38/10




Si maxi




In assenza di comunicazione entro 3° giorno dalla semplificata


Ammessa la comunicazione preventiva semplificata con


- tipo contratto e


- identificazione del lavoratore



Art. 4 comma 2 legge 183/10