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Sanzioni sul sommerso con ravvedimento

Sanzioni sul sommerso con ravvedimento

Maggior certezza nell’azione ispettiva e rimodulazione delle sanzioni. E’ su questi presupposti che si muovono i principi previsti dal collegato lavoro, soprattutto per quanto concerne la metodologia dei controlli, con il preciso intento di accrescere la trasparenza mediante i meccanismi del verbale di primo accesso e del verbale unico, nonché di “agevolare” le condotte che potremmo definire di “ravvedimento”. Un’evoluzione nata anche dal rapporto di fattiva collaborazione instaurato negli ultimi anni tra il Ministero del Lavoro e i Consulenti del Lavoro, con il quale sono stati siglati importanti protocolli.

Il collegato lavoro apporta notevoli modifiche alla normativa concernente le misure contro il lavoro sommerso: in particolare è stata radicalmente ridisegnata la cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro nero in cui incappano i datori di lavoro che non regolarizzano i dipendenti. Non si fa più riferimento all’impiego di lavoratori “non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria”, ma “all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Peraltro è stata esclusa l’applicabilità in capo al datore di lavoro domestico. Ecco che la norma così riscritta diventa maggiormente delimitata sul piano del comportamento sanzionato, accogliendo l’evoluzione normativa e di prassi avvenuta in materia negli ultimi anni e puntando sulla mancata comunicazione preventiva di assunzione, quale indice per rilevare il lavoro nero.

In secondo luogo è stata rimodulata la misura afflittiva della sanzione, attraverso la previsione di una nuova fattispecie da “ravvedimento” nel caso di regolarizzazione tardiva, rispetto all’effettivo inizio del rapporto di lavoro ma comunque antecedente al controllo ispettivo. In tale ipotesi l’importo della sanzione va da euro 1000 a 8000, anziché da 1500 a 12000. Inoltre la sanzione aggiuntiva, correlata a ciascuna giornata di impiego irregolare, si riduce da 150 a 30 euro.

Viene poi disposta la non applicazione della maxi-sanzione qualora emerga un comportamento non riconducibile alla mera evasione, vale a dire alla volontà di occultare il rapporto di lavoro, riscontrabile nell’aver comunque assolto adempimenti di carattere contributivo, anche se trattasi di differente qualificazione: un’ulteriore apertura volta a non punire l’inquadramento contrattuale non corretto.



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