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Pace fiscale con limite di tempo

PACE FISCALE CON LIMITE DI TEMPO



Il maxiemendamento al decreto legge 112/2008, che e` stato approvato dalla Camera dei deputati, ha previsto la possibilita` di adesione non per i processi verbali di constatazione "notificati", ma per quelli "consegnati". Dunque, l`adesione sara` possibile solo per gli atti consegnati a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge. Per i verbali consegnati entro tale data viene stabilito che il termine per l`adesione e` quello del 30 settembre 2008. La questione era gia` sorta con i condoni del 2002: possono essere definiti solo i verbali di constatazione consegnati al contribuente, ad un suo rappresentante oppure a un soggetto delegato e, per effetto delle nuove modifiche, formeranno oggetto della nuova adesione solamente i verbali consegnati a decorrere dalla data indicata. A sua volta, il contribuente dovra` dimostrare la sua totale adesione al verbale entro i 30 giorni successivi alla consegna di quest`ultimo. Si e` in attesa di un provvedimento del direttore dell`agenzia delle Entrate che dovra` disciplinare le modalita` di effettuazione della comunicazione dell`adesione da parte del contribuente. Il provvedimento dovra` essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Dovrebbe restare invariata la previsione in base alla quale, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, il competente ufficio notifichera` al contribuente l`atto di definizione dell`accertamento parziale, con le stesse indicazioni previste dall`articolo 7 del decreto legislativo 218/97 per l`accertamento con adesione "ordinario". Il maxiemendamento, inoltre, stabilisce che il termine per la notifica dell`atto di definizione dell`accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 viene prorogato al 30 giugno 2009. Le somme dovute andranno versate entro 20 giorni dalla redazione dell`atto di definizione. Il termine decorrera` dalla notifica dell`atto di definizione dell`accertamento parziale. Entro lo stesso termine dovra` essere pagata la prima rata; in questo caso il contribuente non dovra` presentare alcuna garanzia. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 24 - Pace fiscale con limite di tempo - Deotto