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Partecipazioni tra rivalutazione, esenzione e riduzione dell`exemption

1. Esenzione delle plusvalenze reinvestite
Il legislatore, con una norma strutturale di sistema (ved. art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, aggiunti dall`art. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ha introdotto un regime esentativo da tassazione dei capital gains, " qualificati " e " non " [ved. art. 67, lett. c) e c-bis), del TUIR] originati da atti " realizzativi " dei soci (non imprese) di societa` preesistenti, appunto defiscalizzati se reinvestiti (utili) entro due anni dal realizzo attraverso sottoscrizioni del capitale sociale ( equity ) in sede di prima costituzione o di aumento di quello preesistente ovvero acquisizione delle quote di partecipazioni in nuove, omologhe iniziative economiche. La legislazione premiale ripete l`esperienza di modelli di incentivazione adottati in altri Paesi; il riferimento e` a quello francese sulle societa` unipersonali per il venture capital .

Profili oggettivi plurimi, multilaterali richiesti nell`agevolazione de qua, alludo ad esempio alla sovraordinata anzianita` nelle quote dismesse - possesso triennale, criterio LIFO, ved. art. 67, comma 1- bis , del TUIR, per le acquisizioni progressive - obliterata anche dalle societa` partecipate " cedute ", esistenti da meno di sette anni e all`omogeneita`, identita` produttiva di tali societa` e di quelle " acquisite ", le quali devono svolgere la medesima attivita`.
Nelle ipotesi di operazioni straordinarie della societa` ceduta - travaso delle posizioni soggettive - il computo temporale sulle " nuove " partecipazioni ricevute in concambio deve essere seguito tenendo conto anche del periodo di vita di ciascuna delle societa` fuse, incorporate o scisse. Nella specie, la legislazione premiale " libera " il riversamento di quelle utilita` in capitale di rischio; non sconteranno oneri fiscali ultronei nella prospettiva del reinvestimento, ved. condizione sospensiva consolida i benefici fiscali invocati (fattispecie a formazione progressiva). Decade la studiata neutralita` - effetto risolutivo, reversal dei benefici fiscali goduti - con il comportamento inerte, passivo del contribuente, per decorrenza inutile - quelle risorse, non reinvestite nel sistema impresa, vulnerano lo spirito premiale osserva supra - del termine biennale di quiescenza dei plusvalori, cui riferire cronologicamente il loro necessario reinvestimento, comunque " coperti ", fino al verificarsi della citata condizione, dal differimento del prelievo, il regime non e` opzionale.

Pertanto, la riallocazione di quei plusvalori in start up cristallizza la studiata neutralita` fiscale (esclusione dei tradizionali prelievi progressivi ovvero proporzionali i primi resi piu` invasivi dal comma 1 dell`art. 1 del D.M. 2 aprile 2008; la quota di dividendo, recte plusvalenza tassata, e` stata elevata al 49,72%, la modifica si e` resa necessaria per garantire l`invarianza complessiva di tassazione, posto che l`aliquota IRES e` stata ridotta dal 33% al 27,5%), in assoluta adesione con il sovraordinato, norma primaria, effetto di immissione nell`economia attiva di nuove e maggiori risorse non svilite dai "ratei" fiscali.

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