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Deducibilita` dei compensi degli amministratori. la fondazione studi chiarisce gli aspetti controversi

A seguito dei numerosi dubbi innescati dal contenuto della sentenza n. 18702 dello scorso 13 agosto della Corte di Cassazione, circa la non deducibilita` del compenso dell’amministratore unico e socio della societa`, anche la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro e` intervenuta al fine di chiarire gli aspetti controversi della suddetta pronuncia ed i motivi che giustificano una soluzione opposta all’interpretazione (erronea) formulata dai giudici di legittimita`.
La Fondazione, con la circolare n. 13 dello scorso 4 ottobre 2010, riesamina il dettato normativo che ha portato i Supremi giudici alla conclusione. Si nota come la pronuncia si sia basata sull’articolo 62, comma 2 e 3, del Tuir. Si tratta di una normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003 e, dunque, riferita a periodi d’imposta ormai prescritti per i quali non si incorre piu` nel rischio di eventuali accertamenti fiscali che potrebbero indurre ad erronee conclusioni.
Ora, invece, la materia della deducibilita` dei compensi degli amministratori di societa` di capitali e` regolata dal comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, che prevede la deducibilita` dal reddito d’impresa dei suddetti compensi corrisposti agli amministratori di societa` di capitali. Quest’ultimi, infatti, vengono sottomessi alla stessa disciplina che regola i compensi degli amministratori di societa` di persone, con la conseguenza che entrambi sono pienamente deducibili. Di conseguenza, appare del tutto infondata la conclusione della Corte laddove afferma che il compenso dell’amministratore di societa` di capitali non trovava prima, come non trova ora, una sua disciplina all’interno del Tuir. In conclusione, invece, la Fondazione studi tiene a sottolineare che: “sia nella versione del Tuir in vigore sino al 31 dicembre 2003, sia nella vigente stesura del Tuir, i compensi erogati dalle societa` agli amministratori, sia unici sia facenti parte di un consiglio di amministrazione, sono pienamente deducibili in base al criterio di cassa”.

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