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Entrate in causa solo per i ruoli

ENTRATE IN CAUSA SOLO PER I RUOLI



Con circolare n. 51 del 17 luglio 2008, l`agenzia delle Entrate rilascia alcune direttive per la gestione del contenzioso tributario. Lo spunto e` arrivato dalla sentenza n. 16412/2007 della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - che si e` pronunciata sul soggetto legittimato a resistere in giudizio e sulle possibili complicazioni derivanti dalla chiamata in causa dell`ente creditore o dell`agente di riscossione. In particolare, i giudici di legittimita` hanno riconosciuto che il contribuente (nel caso di contestazione della pretesa tributaria) puo` agire "indifferentemente" nei confronti dell`ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, spettando solo al concessionario la facolta` di chiamare in causa il Fisco. L`Amministrazione finanziaria si trova in disaccordo sul termine "indifferentemente" e precisa che, in realta`, ruolo e cartella sono due atti distinti, soggetti a termini diversi: il ruolo e` formato dall`amministrazione creditrice, mentre la cartella e` rilasciata dal concessionario. Dunque, sarebbe necessario chiamare in causa l`autore dell`atto al quale il vizio o l`errore e` riferibile. Da qui, la conclusione della circolare 51/E, secondo cui gli atti tributari sono impugnabili per vizi propri. In sede di ricorso, infatti, il Fisco potra` essere chiamato in causa solo in caso di contestazioni che riguardano la mancata notifica del provvedimento (formazione del ruolo); mentre il concessionario potra` sempre eccepire il difetto di legittimazione passiva. Percio`, secondo l`Agenzia: per le controversie in cui sono stati chiamati in causa solo gli uffici per questioni riguardanti la regolarita` e validita` degli atti di riscossione, questi ultimi dovranno eccepire in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto trattasi di vizi imputabili all`attivita` riscossiva e, successivamente, chiamare in causa lo stesso agente della riscossione. Nel caso in cui, invece, vengano contestati sia il ruolo che la cartella, saranno gli uffici a predisporre la controdeduzione, limitatamente ai vizi riguardanti la pretesa tributaria, consentendo di determinare la Ctp competente. Per esempio, se il ricorso e` proposto nei confronti dell`amministrazione che ha formato il ruolo, e` competente il giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio. Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 27 - Entrate in causa solo per i ruoli - Trovato