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Un favore a chi ha frodato

UN FAVORE A CHI HA FRODATO


L`Italia, emanando la legge di condono n. 289/2002, non ha rispettato gli obblighi che le derivano dalla VI direttiva Iva. Con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee, causa C-132/06, del 17 luglio 2008, "La Commissione giustamente qualifica la misura del condono come una rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell`Amministrazione finanziaria". La rinuncia, cioe`, di uno Stato al suo potere di imposizione, condannata dalla Corte esprimendo un principio di portata generale, ovvero che tale rinuncia vi`ola due cardini del sistema comunitario: la neutralita` fiscale e la parita` di trattamento. Nella decisione del massimo organo di giurisprudenza comunitaria ecco quindi adombrarsi un principio generale di condanna del condono fiscale. Sebbene il nostro Paese avesse sostenuto di avere incassato, grazie a questo strumento di definizione dei rapporti d`imposta, somme che altrimenti sarebbero andate perse, tali importi - sostiene la Corte - sono "sproporzionati rispetto all`importo che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare sulla base del volume d`affari risultante dalle operazioni da lui effettuate, ma non dichiarate". Anzi, lo squilibrio significativo tra le somme effettivamente dovute e quelle corrisposte dai contribuenti col condono "conduce a una quasi-esenzione fiscale". Da qui la considerazione finale che le norme sul condono "alterano il principio di neutralita` fiscale" (ritenuto il motore dell`Unione europea), percio` ostacolano una "sana concorrenza". Fonte: Il Sole - 24 Ore, p. 23 - Un favore a chi ha frodato (da pagg. 1 e 3) - De Mita