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Cauzioni leggere se il veicolo è comunitario

Trattamento diverso tra conducenti comunitari ed extracomunitari e possibilità futura di pagare le multe anche con bancomat e carta di credito. C'è anche questo nella circolare sul giro di vite estivo sul cabotaggio e contro autotrasportatori abusivi (in particolare stranieri), committenti del trasporto e vettori. La nota, resa nota ieri, è del dipartimento Pubblica sicurezza, è stata firmata il 15 settembre e riporta pure l'intestazione del dipartimento Trasporti, perché vanno coordinate la riforma del codice della strada (legge 120/10) di fine luglio e le novità arrivate poco dopo con la conversione in legge del decreto Tirrenia (legge 127/10). Provvedimenti che hanno inciso sulla disciplina di settore (leggi 298/74 e Dlgs 286/05) così tanto che la circolare dà solo prime disposizioni operative e preannuncia una direttiva Interno-Trasporti.
Sul fronte degli abusivi che effettuano con veicoli immatricolati all'estero trasporto internazionale o cabotaggio, si applicano le regole dell'articolo 207 del codice della strada: sugli stranieri pagamento immediato della multa o cauzione (se s'intende presentare ricorso) o fermo amministrativo del veicolo (se l'autista non ha soldi o rifiuta di pagare).
Sulla cauzione si spiega che l'importo ordinario (la metà del massimo edittale) si applica solo se il veicolo è immatricolato in uno stato extra-Ue; se è comunitario o di un paese See (Spazio economico europeo) si paga il minimo (probabilmente per evitare procedure d'infrazione Ue, già subìte dall'articolo 207). La somma incassata dagli agenti andrà conservata in ufficio e versata con modello F23 se il ricorso sarà respinto.
Sul fermo amministrativo si precisa che il veicolo non può essere affidato subito in custodia agli interessati, ma va portato in un deposito autorizzato (il custode-acquirente). Ciò aumenta le garanzie di riscossione, ma pure le spese per le prefetture, i cui fondi specifici erano stati molto ridotti. Il fermo non termina col pagamento della multa come normalmente avviene con l'articolo 207, ma dopo tre mesi (lo stabilisce la legge 298/74); ma dopo che si è pagata la multa o la cauzione o comunque dopo 60 giorni si può ottenere il veicolo in custodia.
Per ridurre questi casi ed evitare pagamenti con denaro falso, si doteranno le pattuglie di Pos. Ma prima dovranno andare in porto le trattative con i circuiti interbancari per far si che la transazione avvenga pro soluto come impone la contabilità di stato e non pro solvendo come nella normale pratica commerciale.
Sul fronte delle responsabilità di vettore e committente, quando il contratto di trasporto non è in forma scritta, è determinante che l'autista venga munito di istruzioni (che possono essere contenute anche nella scheda di trasporto). infatti, se l'autista viene colto in eccesso di velocità o in violazione dei tempi di guida o riposo, gli agenti devono controllare che le istruzioni non siano tali da comportare queste violazioni. Se non sono a bordo o sono incompatibili col codice, scatta per vettore e committente la stessa multa prevista per l'autista.


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