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Scade il 30 aprile 2010 il rapporto biennale sulle pari opportunità

Sono tenute alla compilazione del rapporto le imprese, sia pubbliche che private, che occupano almeno 101 dipendenti, il D.M. 17 luglio 1996 ha chiarito che il report essere riferito al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti. Il biennio di riferimento è il 2008-2009 , occorre quindi fare riferimento al personale in forza al 31.12.2009, occupato con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità, mentre vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio.

Il rapporto nasce per fornire informazioni sulla composizione per genere del personale occupato nelle imprese di grosse dimensioni, e sull’andamento dei movimenti di personale nelle aziende stesse. Le informazioni verranno poi utilizzate statisticamente per prevenire fenomeni di discriminazioni di genere e per permettere l’elaborazione di azioni positive.

Il rapporto va trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il modello è allegato al D.M. 17/7/1996 e può essere compilato sia in forma cartacea , o utilizzando l’apposito software scaricabile al seguente indirizzo: //www.italialavoro.it/wps/portal/pariopportunita .

Ai sensi del comma 4, art. 46, D.Lgs. n. 196/2006, in caso di mancata trasmissione entro il 30 aprile la Direzione Regionale del lavoro deve invitare le aziende a provvedervi entro 60 giorni e, in caso di inottemperanza, è applicabile la sanzione di cui all’art. 11 del DPR n. 520/1955, che va da € 103 ad € 516, mentre nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. E’ prevista quindi la diffida , per cui il datore di lavoro sarà prima invitato a trasmettere il rapporto e nel caso in cui vi adempia, sarà ammesso alla sanzione minima pari ad € 103.