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Flussi stagionali, le regole e le particolarità

Gli sportelli unici valuteranno l’urgenza di rilascio in base alla presunta data di inizio dell’attività.

Procedura speciale per avviamento al lavoro stagionale

Una disciplina particolare e con flussi annuali programmati e contenuti in apposito decreto è prevista per gli ingressi di lavoratori extracomunitari da impegnare nelle attività stagionali (in particolare per agricoltura e per settore turistico alberghiero).
Ai sensi dell'art. 24 del TU e dell’art. 38 del Regolamento di attuazione, l'autorizzazione al lavoro stagionale è rilasciata secondo le procedure specifiche, nel rispetto del diritto di precedenza riconosciuto all'art. 24, comma 4 del T.U.

I settori interessati alle quote di lavoro subordinato stagionale sono prevalentemente il settore agricolo e il settore turistico. Nell'ambito turistico si ritiene siano superati i limiti legati al periodo di inattività di un azienda, ma prevalgono le motivazioni del datore di lavoro quali ad esempio ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo.

Lavoro stagionale per extracomunitari, procedura di valutazione delle domande

Gli sportelli unici per l’immigrazione, preposti allo smistamento delle domande di ingressi on line pervenute, valutano le richieste in base alle esigenze dei datori di lavoro. Il sistema informatico, infatti, consente di evidenziare le istanze che contengono una data presunta d’inizio più vicina e le precedenti autorizzazioni rilasciate per evitare duplicazioni di documentazione. Dal 21 aprile al 31 dicembre 2010 è possibile per i datori di lavoro interessati, inviare in via telematica le richieste per il rilascio dei nulla osta di extracomunitari residenti all’estero da impiegare in lavori stagionali.

La modulistica è identica a quella utilizzata per le istanze relative al decreto flussi lavoratori stagionali 2008. Il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare n.2699 del 19 aprile 2010 .

In considerazione della necessità di soddisfare con maggiore urgenza le richieste di nulla osta per lavoratori da impiegare a partire dai mesi primaverili, il ministero ricorda che il sistema di gestione dei procedimenti (che deve comunque rispettare l'ordine cronologico di presentazione) consente:

· di evidenziare le istanze, la cui presunta data di inizio dell'attività lavorativa è maggiormente vicina per razionalizzare la trattazione delle istanze medesime e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente;
· di individuare se il medesimo datore di lavoro ha ottenuto, nel corso dell'anno passato, altro (o altri) nulla osta per lavoro stagionale: tale funzionalità consente di dare accelerazione alla valutazione complessiva dell'istanza nonché di superare la necessità di acquisire documentazione integrativa, quale ad esempio la sistemazione alloggiativa.

Lo sportello unico, rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, dovrebbe adottare il medesimo atteggiamento istruttorio qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, astenendosi dal richiedere la produzione della certificazione già acquisita in atti. Il tutto al fine di ridurre i tempi di definizione delle pratiche e di rilasciare il nulla osta nei tempi rapidi fissati dalle disposizioni normative.

Particolarità

Diritto di precedenza

Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto al lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.


I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, in possesso di un’offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico.

Per i permessi stagionali, l’autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Conversione

Il permesso di soggiorno ottenuto per lavoro stagionale potrà, inoltre, essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora si verifichino precise condizioni.
Allo straniero che entra per lavoro stagionale il secondo anno consecutivo, e che durante il primo anno abbia rispettato tutti i termini di legge, potrà essere offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale potrà però essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale solo nell'ambito delle quote previste nel decreto flussi.

La richiesta di conversione deve essere presentata attraverso la procedura telematica utilizzando il modello VB .

Schema riepilogativo delle fasi per l’avviamento degli stagionali



interessato



documento



luogo



tempi


datore di lavoro italiano o straniero


(o consulente del lavoro)


inoltra su modelli idonei


richiesta nominativa di nullaosta


sportello unico della provincia residenza


tempi previsti per il rilascio: dai 10 ai 20 giorni


sportello unico


(previa verifica dei requisiti)


comunica


richiesta datore


centro per l’impiego competente


tempi: non previsti


centro per l’impiego


diffonde


offerte in via telematica


altri centri impiego


5 giorni


centro impiego comunica


disponibilità di eventuali lavoratori


sportello unico e al datore di lavoro


nei medesimi 5 giorni


datore di lavoro comunica


l’eventuale rinuncia alla richiesta


allo sportello unico epc al centro impiego


entro 2 giorni



centro impiego



certificazione negativa o


espressa conferma richiesta nulla osta


allo sportello unico


10 giorni (anche senza riscontro)


sportello unico rilascia


convocando il datore


nulla - osta provvisorio ai fini dell’ingresso


nei limiti dei flussi con validità da 20 giorni a 9 mesi


sentito il questore


sportello unico accerta


dati del lavoratore


attribuisce il numero di codice fiscale



datore di lavoro


invia


autorizzazione all’ingresso con nulla - osta


straniero all’estero


per richiesta del visto



oppure:


datore di lavoro chiede


invio telematico


ufficio consolare



lavoratore


richiede


visto di ingresso


Rappresentanza diplomatica o consolare competente


tempi previsti per il rilascio:15 giorni


lavoratore


ingresso in Italia


frontiera



lavoratore entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso


sportello unico


firma contratto di soggiorno senza apporre modifiche



lavoratore chiede


sportello unico nell’ambito delle medesima convocazione di cui sopra


sottoscrive il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno e


fissa appuntamento per rilievi fotodattiloscopici



sportello unico


trasmette


copia nullaosta


autorità consolare e centro impiego



datore di lavoro


comunica


sportello unico e centro impiego


assunzione


giorno antecedente l’evento






Altri riferimenti:

Sito ministero interno

Accesso alla procedura

1) Registrazione
Collegarsi al sito del ministro dell’interno www.interno.it , entrare nell’area dedicata ai flussi e registrarsi, inserendo nome, cognome, data di nascita, un indirizzo di posta elettronica e una password di accesso. Si riceverà quindi una e-mail con le istruzioni per confermare la registrazione e attivare la propria utenza.

2) Creazione dei moduli
Inserendo e-mail e password, chi è registrato può accedere all’area dedicata su www.interno.it e creare i moduli per le domande. Per gli stagionali si utilizza il “mod. c-stag.”, per i lavoratori formati in patria il “mod. bps”, per le conversioni da studio a lavoro autonomo il “mod. z” e per i soggiornanti di lungo periodo il “mod. ls2”.

3) Il software SUI
A questo punto è indispensabile scaricare e istallare sul proprio computer il software Sportello Unico Immigrazione (SUI). Su questa pagina i link per scaricare le versioni di Sui per Windows, Linux e Os e i manuali di istruzioni.

4) Importazione dei moduli
Avviare il software SUI, assicurarsi che il pc sia collegato a internet e cliccare su “importa i moduli elettronici nel programma”. Si dovranno inserire le solite e-mail e password, dopodiché i moduli attivati precedentemente su www.interno.it verranno importati nel pc.

5) Compilazione delle domande
Dalla schermata principale di SUI, cliccare su “visualizza domande da compilare” e quindi procedere riempiendo tutti i campi della domanda, quindi salvare in attesa dell’invio.

6) Invio delle domande
Collegarsi a internet e avviare sul proprio pc il software Sui. Cliccare su “visualizza domande da inviare” e quindi spedire le domande. Questa operazione sarà possibile dalle ore 8.00 del 21 aprile 2010 fino alle 24.00 del 31 dicembre 2010.

Circolare ministero lavoro n.14/10

Comunicato ministero INTERNO 20 aprile 2010