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Inail: nuovi valori dei minimi di retribuzione

Quadro Normativo

- D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 : "Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).

- D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970 : "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi". Artt. 1, 5 e 7.

- Legge n. 160 del 3 giugno 1975: "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale". Art. 22, comma 1.

- Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 , convertito in legge n. 537 del 26 settembre 1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle A e B.

- Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983 , convertito in legge n. 638 dell’11 novembre 1983: "misure urgenti in materia previdenziale". Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.

- Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984 , convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: "misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.

- Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989 , convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: "disposizioni urgenti in materia contributiva". Art. 1, comma 1.

- Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 : "disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.

- Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 : attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.

- Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale : determinazione dell’imponibile medio giornaliero e l’elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

- Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica : nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.

- Legge n. 142 del 3 aprile 2001 , come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.

- Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001 : disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001.

- Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze : fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.

- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

- Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.

- Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 : attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235).

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 787 – Legge Finanziaria 2007 (S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299).

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (G.U. 29 dicembre 2007, n. 301): Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

- Decreto 12 giugno 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (GU 11 agosto 2009, n. 185): “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale” Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2009

- Decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GU 30 gennaio 2010, n. 24): “Determinazione, per l’anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398”

- Circolare Inail n . 17/1998 : “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, r ecante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997

- Circolare Inail n. 43/1998 : Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n. 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente": indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa

- Circolare Inail n. 48/2002 : “ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”

- Circolare Inail n . 28/2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”

- Circolare Inail n . 22/2004 : “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina”

- Circolare Inail n. 57/2004 : “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”.

- Circolare Inail n. 79/2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.

- Circolare Inail n . 19/2006 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.

- Circolare Inail n . 22/2006 : “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”.

- Circolare Inail n. 46/2008 : “Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali – Premio speciale unitario”

- Circolare Inail n. 17/2009 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2009”.

- Circolare Inail n. 50/2009 : “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2009”

- Circolare Inail n . 55/2009: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2009.”

- Circolare Inail n. 7/2010 : “Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010”


INDICE



Pag.



PRIMA SEZIONE: Premi ordinari. PREMESSA


7







1.



MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI
1.1 Retribuzione minima imponibile - minimo contrattuale
1.2 Minimale di retribuzione giornaliera


7



2.



LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
2.2 Cooperative sociali e altre cooperative


8



3.



RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
3.1 Operai agricoli
3.2 Erogazioni speciali
3.3 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente


10



4.



RETRIBUZIONI CONVENZIONALI


11





4.1


Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere





4.2


Limiti Minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2010





4.3


Lavoratori a domicilio



5.



RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE


13





5.1


Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.U. n. 1124/1965





5.2


Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale





5.3


Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale



6.



RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
6.2 Lavoratori con contratto part time
6.3 Lavoro ripartito
6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale


19



7.



RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO


22



8.



LAVORATORI PARASUBORDINATI


23





8.1


Prestazioni occasionali



9.



SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI


25



SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari




PREMESSA



26



10.



PREMI SPECIALI UNITARI


26



TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.


38








PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.

PREMESSA

I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata 1
- l’ammontare delle retribuzioni 2 .

1. MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI

Per la generalità dei lavoratori la retribuzione imponibile è calcolata su importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare, la retribuzione da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo è determinata nel rispetto
- delle disposizioni vigenti in materia di minimo imponibile - minimo contrattuale (v. paragrafo 1.1) 3
- del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge (v. paragrafo 1.2) 4 .




1.1 Retribuzione minima imponibile – minimo contrattuale

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo 5 .
Detto minimo contrattuale non abroga i limiti minimi di retribuzione giornaliera 6 di cui al successivo punto 1.2. Pertanto, la retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

1.2 Minimale di retribuzione giornaliera

Sono previsti limiti minimi di retribuzione giornaliera che devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.
Atteso che, per l’ anno 2010 , la variazione percentuale calcolata dall’ ISTAT è pari allo 0,7% , si riportano nell’ Allegato n. 1 – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l’ anno 2010 .
Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 43,79 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2010, pari ad € 460,97 mensili).

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili , per l' anno 2010 :


Anno 2010


Euro


Limite minimo


giornaliero


per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti


43,79


mensile(x 26)


1.138,54












2.1 MINIMALE CONTRIBUTIVO E MINIMALE DI RENDITA

Il minimale di €. 43,79 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita 7 (uguale a €. 47,83: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro 8 .

2.2 C ooperative sociali e altre cooperative

A decorreredall’ 1.1.2010 , ai fini del calcolo della retribuzione imponibile dei lavoratori soci di

1) cooperative sociali di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1, della Legge n. 381/1991 (“gestione di servizi socio sanitari ed educativi”)
2) cooperative sociali che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi
3) altre cooperative operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali previstidall’art. 35 del TUAF (Testo Unico degli Assegni Familiari - DPR n. 797/1955)
trovano applicazione le norme previste per la generalità delle retribuzioni effettive.

Si rammenta che, nel corso del triennio 2007-2009, è stato previsto un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile giornaliera, finalizzato all’equiparazione della contribuzione delle categorie di soci individuati in oggetto a quella dei dipendenti da impresa 9 .

Pertanto, a decorreredall’ 1.1.2010 , come per la generalità dei lavoratori dipendenti, la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo non potrà essere inferiore alla retribuzione minima imponibile stabilita da leggi e contratti collettivi 10 , pari ad € 43,79 , rapportataal numero di giornate di effettiva occupazione.

3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

3.1 gli operai agricoli 11 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale 12 .

Per l’ anno 2010 , quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:


Anno 2010


Euro


Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli


38,96









3.2
le seguenti erogazioni speciali :

trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro 13 .
In particolare, ai fini della determinazione della base imponibile, nei giorni lavorativi mensili non devono essere ricompresi quelli da retribuire con i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dalla retribuzione contrattuale devono essere esclusi i relativi trattamenti.

assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana 14 .
La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.
Il valore dell' assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro 15 .
Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.

3.3 le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente 16 , sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

4. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L' imponibile convenzionale 17 è , per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile “effettivo” ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore 18 .

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore. Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite 19 .

4.1 MINIMALE GIORNALIERO E RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l' anno 2010, a € 24,33 20 .
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

4.2 LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – ANNO 2010

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.


Anno 2010


Euro


Limite minimo di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzinali


retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera


43,79


retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera


24,33















Il riepilogo per l’anno 2010 ed il riepilogo per gli anni 2000 – 2010 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’ Allegato n. 2 e nella tabella dell’ Allegato n. 3 .

4.3 LAVORATORI A DOMICILIO 21

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specificolimite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, pari, per l’ anno 2010 , a € 24,33 22 .
Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 43,79 23 .

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE 24

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

A. Generalità delle retribuzioni convenzionali , a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).
Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 300 25 .

Criteri di calcolo da applicare:

• retribuzione convenzionale annuale 26
L'importo annuale va diviso per 300 e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.
• retribuzione convenzionale giornaliera 27
L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.
retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile 28
L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari 29 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2010, con Decreto 21.1.2010 30 .

5.1 CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE STABILITA CON DECRETO MINISTERIALE A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE A NORMA DELL’ART. 116 T.U. N. 1124/1965 31

A.
Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1° luglio 2009, l’imponibile giornaliero (€. 14.349,30 : 300) e mensile (x 25 ovvero €. 14.349,30 : 12) corrisponde ai seguenti importi:


dal 1° luglio 2009


Euro


Retribuzione convenzionale


giornaliera


47,83*


mensile


1.195,78










*
per arrotondamento del valore di € 47,831

Le categorie in argomento sono:
· detenuti ed internati 32
· allievi dei corsi di istruzione professionale 33
· lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità 34
· lavoratori in tirocini formativi e di orientamento 35

B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art.116 del T.U. n. 1124/1965

· Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile 36 .

Dal 1°luglio 2009 , l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi 37 :


dal 1°luglio 2009


Euro


Retribuzione convenzionale


giornaliera