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Emersione colf: domande respinte da riesaminare

A bocce ferme il Ministero dell’Interno amplia la platea dei familiari che possono concorrere al raggiungimento del requisito reddituale richiesto per la sanatoria delle colf, spiazzando coloro che avevano interpretato in maniera restrittiva il dettato normativo.


Semplificata anche la procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di recarsi personalmente allo sportello Unico.


Di conseguenza gli Sportelli Unici che avevano già respinto varie istanze, dovranno riesaminarle alla luce della circolare n. 8456/09.



Ricordiamo che la legge 102/09 prevedeva per la regolarizzazione di extracomunitari irregolari prestatori di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf, babysitter, giardiniere, ecc.), il possesso di un reddito minimo di 20mila euro annui, elevati a 25mila in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.



Il Ministero dell’Interno, peraltro, aveva già precisato nelle proprie FAQ n. 9 e n. 31, che il cumulo dei redditi era possibile solo per il nucleo familiare, intendendo per famiglia quella prevista dalla normativa vigente, ossia i familiari che hanno la medesima residenza.



In effetti, una prima apertura era già intervenuta a pochi giorni dalla scadenza della regolarizzazione. La FAQ 35 affermava, infatti, che un figlio non convivente con i genitori può presentare istanza di emersione dal lavoro irregolare a favore di una colf che presta servizio presso i genitori stessi. Il reddito dei genitori non può essere cumulato in quanto non conviventi.



Su queste basi si sono mossi gli Sportelli Unici in questi mesi, respingendo ad esempio, le domande dei datori che non raggiungevano il reddito richiesto, nemmeno se questo poteva essere integrato con quello di un fratello ospitato.



Oggi il Ministero ammette il calcolo dei redditi comprendendo non solo quello dei familiari che hanno la medesima residenza, ma anche la famiglia anagrafica ai sensi dell’art.4 del DPR 223/89. Si tratta, quindi, di poter comprendere nel computo anche i redditi delle persone legate da matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.


Ricordiamo che vige l’obbligo di comunicare all’Autorità di PS l’alloggio o l’ospitalità concessa agli stranieri extracomunitari ai sensi dell’art.7 del TU immigrazione.



Per la chiamata al SUI alla quale il datore non possa essere presente possono intervenire (esibendo un documento che provi l’impossibilità del datore) il coniuge, i figli, altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado. Soggetti diversi da questi, invece, potranno sottoscrivere il contratto non solo con apposita procura notarile, ma anche solo con delega o mandato o procura con firma autenticata nel Comune di residenza del datore.