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L`interruzione del nesso causale in materia di infortuni sul lavoro

In tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare di interruzione del nesso causale, IV, 37467.09, statuisce che per interrompere il nesso causale occorre, comunque, un comportamento del lavoratore che sia “anomalo” ed “imprevedibile” e, come tale, “inevitabile”; cioe` un comportamento che ragionevolmente non puo` farsi rientrare nell`obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Sezione IV, 4 luglio 2003, Valduga; nonche`, Sezione IV, 12 febbraio 2008, Trivisonno e Sez. IV, 21 ottobre 2008, Petrillo). Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come “abnorme”, che, quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilita`, si ponga al di fuori di ogni possibilita` di controllo da parte delle persone preposte all`applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Infine, IV precisa poiche` le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilita` del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell`obbligo di adottare le misure di prevenzione puo` essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell`eccezionalita`, dell`abnormita`, dell`esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell`ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall`assenza o inidoneita` delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilita` del datore di lavoro, puo` essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all`evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

Avv. Daniele Iarussi