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Italiani all'estero - scudo fiscale

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della predetta normativa L’Agenzia delle Entrate con la circolare, in oggetto, ha chiarito che i lavoratori transfrontalieri e i dipendenti di imprese multinazionali, che detengono all'estero depositi e/o conti correnti ai fini dell'accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa ivi svolta, sono tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ma è sufficiente che integrino l'ultima dichiarazione (ravvedimento operoso) versando la sanzione di 26 euro.

Invece, i lavoratori dipendenti di ruolo pubblici in servizio all'estero, essendo considerati residenti in Italia per presunzione assoluta, fintanto che prestano la propria attività all'estero sono esonerati dagli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale, limitatamente alle disponibilità detenute all'estero mediante l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti da tali attività lavorative.

Quindi non devono aderire allo scudo. Dovranno compilare il modulo RW, e ravvedersi con il pagamento di 26 euro, se tali disponibilità siano state impiegate per l'acquisizione di altre attività finanziarie o per investimenti all'estero attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia.



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