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Sul “timbro” infedele verranno emesse sanzioni graduali

Ecco le sanzioni per eventuali irregolarità o falsità correlate all’apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale di crediti per importi superiori ai quindicimila euro.


Come è noto dal 1° gennaio 2010 per i professionisti è obbligatorio apporre il Visto di conformità che costituirà condizione necessaria al fine di poter fruire della compensazione. L'articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che:


• l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli necessari per l'apposizione del visto di conformità comporti una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro;


• nell’ipotesi di violazioni particolarmente gravi, qualora non si provveda al pagamento della suddetta sanzione ed in fine in caso di ripetute violazioni, l'Amministrazione può sospendere la facoltà di apporre il visto di conformità fino a tre anni.


In caso di ripetizione di violazioni successive alla sospensione sarà disposta l'inibizione dal rilascio del visto.