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In caso di operazioni straordinarie, rimborsi irap con istanze diverse

a cura di: e-dotto
In attesa di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate sui nuovi termini e sulle modalita` per presentare l’istanza per richiedere il rimborso del 10% dell’Irap, i contribuenti si trovano ad affrontare una serie di problematiche connesse con i modelli per calcolare le imposte sui redditi che derivano dalla deduzione per gli anni precedenti al 2008 e con le stesse modalita` telematiche di preparazione delle istanze. Una particolare attenzione meritano, poi, anche gli effetti delle operazioni di fusione e scissione sulle modalita` di calcolo della somma da chiedere a rimborso. In tal caso, appare decisivo il trattamento delle perdite delle societa` che danno origine all’operazione straordinaria e in presenza di importi trasferiti proprio per effetto di queste operazioni sara` necessario presentare un’istanza specifica per conto della societa` dante causa. Nello specifico, si possono individuare due fattispecie.
Nel caso di fusioni, l’incorporante ha diritto a chiedere il rimborso delle proprie imposte e anche di quelle pagate dalle societa` incorporate o fuse. L’incorporante, infatti, puo` presentare un’istanza autonoma a nome dell’incorporata, riportando sia i dati del contribuente che i propri nella sezione Soggetto Firmatario (proprio codice fiscale). La situazione diventa piu` complicata, se la societa` incorporata ha evidenziato delle perdite negli anni 2004-2007 (anni interessati dal rimborso). Se la perdita e` stata compensata con i redditi dell’anno successivo, la nuova deduzione dell’Irap aumenta l’importo riportabile, riducendo il reddito degli anni in cui la perdita e` stata utilizzata. Se, invece, la perdita non e` stata ancora utilizzata al momento della fusione, si deve vedere se essa e` stata o meno trasferita all’incorporante ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 172 del Tuir. E` poi da verificare, in caso di trasferimento, se anche il maggior importo e` utilizzabile dall’incorporante. In tal caso, l’incorporata dovra` evidenziare la maggior perdita nel rigo RI5 del modello di dichiarazione dei redditi.
Nel caso di scissioni, si distingue la scissione totale da quella parziale. Nella prima ipotesi, che vede l’estinzione totale della societa` dante causa, l’istanza per richiedere il rimborso della maggiore Irap versata potra` essere presentata dalle societa` beneficiarie. Non e` chiaro se il rimborso spetti alle diverse societa` in proporzione ai patrimoni trasferiti oppure se una sola societa` possa presentare l’istanza a nome della scissa e poi regolare internamente con le altre societa` gli aspetti patrimoniali. Nel caso di scissione parziale, l’istanza di rimborso puo` essere presentata dalla sola societa` scissa anche se sono state assegnate perdite alle beneficiarie.
Fonte:
Il Sole 24 Ore, p. 33 – Rimborsi Irap con piu` istanze – Gaiani
Il Sole 24 Ore, p. 33 – Le Pmi: tavolo con l’Agenzia – M. Bel.