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Diritto camerale 2009: fissati gli importi

E` stato pubblicato il decreto 30.04.2009, che fissa l`importo del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte alla camera di commercio.

Anche quest`anno AteneoWeb propone un foglio elettronico per il calcolo del diritto camerale .


Si riporta in modo integrale il testo

DECRETO 30 Aprile 2009: Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l`anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell`articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi` come modificato dell`articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL`ECONOMIA
E DELLE FINANZE

…omissi …
Decreta:

Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all`art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l`anno 2008, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale e` dovuto nella misura fissa di Euro 88,00.
2. Per le imprese con ragione di societa` semplice non agricola il diritto annuale e` dovuto nella misura di Euro 144,00.
3. Per le societa` iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell`art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale e` dovuto nella misura di Euro 170,00.
Art. 3.
1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorche` annotate nella sezione speciale, il diritto annuale e` determinato applicando al fatturato dell`esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato Misure fisse e Aliquote
Da € A €
0 100.000,00 200,00 € (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001%(fino ad un massimo di 40.000 €

Art. 4.
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l`entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all`art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell`iscrizione o dell`annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l`entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare l`importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a Euro 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell`iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.
3. Le nuove unita` locali, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese gia` iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Art. 5.
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita` locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 200,00.
2. Le unita` locali di imprese con sede principale all`estero di cui all`art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l`unita` locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all`estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita` economiche di cui all`art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.
1. Il diritto annuale e` versato, in unica soluzione, con le modalita` previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L`attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.