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Accertamenti fiscali: redditometro

Occhio al redditometro.

L’Agenzia delle Entrate nel piano dei controlli per l’anno 2009 (circolare 13/E/2009) punta su tale strumento presuntivo di reddito per stanare gli evasori .


L’utilizzo dell’accertamento prevede la collaborazione della GdF e dei Comuni e consente all’amministrazione finanziaria di accertare il reddito del contribuente in forma sintetica prendendo a riferimento alcuni elementi e circostanze considerate indicative di capacità contributiva.


La rettifica del reddito scatta quando il reddito complessivo netto accertabile da redditometro, si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.


Le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito, sono previste dal DM 10 settembre 1992 che contiene gli elementi indicativi di capacità contributiva che consentono l’accertamento sintetico quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi d'imposta.


I valori indicati nelle tabelle allegate al citato DM sono stati aggiornati con Provvedimento 11 febbraio 2009 per i periodi di imposta 2008 e 2009.

In concreto, sono individuati i beni e servizi rilevanti ai fini del redditometro che si considerano nella disponibilità della persona fisica che li utilizza o li fa utilizzare o ne sopporta i costi. Non assumono rilievo invece i beni strumentali utilizzati dal contribuente nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Rilevano: aeromobili, navi ed imbarcazioni da diporto, autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a motore, immobili che costituiscono residenze principali e secondarie, collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni.


Come vediamo non si tratta solo di beni di lusso (aeromobili), ma anche di quelli che ogni contribuente utilizza nella propria vita quotidiana (auto e residenze).


Un’ulteriore tipologia di accertamento sintetico consente all’Ufficio di procedere alla determinazione del reddito complessivo netto del contribuente nel caso venissero rilevate delle spese per incrementi patrimoniali non coerenti col reddito dichiarato.


In tal caso, la spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Al contribuente rimane la dimostrare (in forma documentale) che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali.