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Scaduti i termini per la prestazione del modello 730/2009

Scaduti i termini per la prestazione del modello 730/2009, ai contribuenti non resta che attendere che i loro datori di lavoro procedano alla liquidazione delle somme a credito o a debito risultanti dalla dichiarazione che i Caf e gli altri professionisti abilitati trasmetteranno entro il 30 giugno 2009.


Quest’anno una novità per quanto concerne i conguagli: i datori di lavoro dovranno procedere alle operazioni con le retribuzioni di competenza del mese di luglio. Fino allo scorso anno, invece, era previsto che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio; quindi, seguendo il principio di cassa, i datori di lavoro procedevano alle trattenute o ai rimborsi anche con le paghe di giugno corrisposte nel mese di luglio.


Qualora i sostituti di imposta ricevano il risultato contabile per la liquidazione successivamente al 30 giugno, procederanno con le operazioni di conguaglio a partire dal primo mese utile.


Eventuali 730 rettificativi o integrativi potranno essere presi in considerazione se pervenuti entro l’anno 2009.


Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se


l’importo di ogni singola imposta risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro salvo che dal prospetto di liquidazione mod. 730 risulti sia stato richiesto di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI.


Nel caso di rimborso di somme a credito, il datore di lavoro potrà compensare il relativo importo con i debiti per ritenute fiscali di competenza del mese di luglio. Nel caso le ritenute non fossero sufficienti, potrà procedere alla compensazione con quelle di competenza di tutto il 2009. Se alla fine dell’anno non sarà ancora possibile procedere al rimborso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore l’impossibilità di effettuare il rimborso. Inoltre, analoga informazione, dovrà essere indicata nel modello CUD relativo al periodo di imposta 2009. In presenza di più lavoratori aventi diritto al rimborso, la restituzione dovrà avvenire mensilmente in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.


Per i conguagli a debito, le trattenute debbono essere effettuate a partire dalla paga di competenza di luglio. Nel caso fosse stata richiesta la rateazione col 730, le somme trattenute dopo il primo mese verranno maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile .


Se la retribuzione fosse insufficiente, il datore di lavoro effettuerà la trattenuta il mese successivo applicando un interesse in misura pari allo 0,40% mensile.


Qualora entro la fine dell’anno non sia possibile trattenere l’intera somma per


insufficienza delle retribuzioni, il datore di lavoro effettuerà apposita comunicazione al lavoratore che dovrà procedere direttamente al versamento entro il mese di gennaio.