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Il preavviso di fermo amministrativo e’ impugnabile

Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 - Dpr. n. 602/1973 è da ritenersi atto impugnabile in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del cittadino-contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del destinatario del provvedimento di fermo una determinata pretesa creditoria (tributi, contributi, così come ogni genere di pretesa per la quale si procede alla riscossione mediante ruolo) rispetto alla quale sorge
ex art. 100 c.p.c. l’interesse di quest’ultimo alla tutela giurisdizionale
[1] per il controllo della legittimità sostanziale della medesima.


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