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Le cartelle mute sono annullabili se riferite a ruoli consegnati prima di giugno 2008

Sono annullabili le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 viziate di sottoscrizione, sono nulle invece quelle successive alla stessa data.


la Commissione Tributaria regionale della Puglia lo ha affermato con sentenza n. 63 ,infatti viene ricordato che l'art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007 ha sanzionato di nullità le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione emesse in relazione a ruoli consegnati solo a far data dal 1° giugno 2008, con la conseguenza implicita che le cartelle di pagamento antecedenti a tale data sarebbero da considerarsi valide ancorché irregolari. Da ciò tuttavia non deriva che , mancando una previsione legislativa di nullità per gli atti in questione ,gli atti stessi siano legittimi. Secondo i principi generali, infatti, le cartelle di pagamento , in quanto atti amministrativi privi di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento, quindi affetti da un vizio di legittimità non si sottraggono alle censure di annullamento.


Commissione trib. regionale Puglia, sez. IX, sentenza 04/05/2009, n. 63