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L’irap deve riaprire i calcoli

Si avvicina la scadenza del 16 giugno e molti contribuenti sono impegnati in nuovi calcoli del saldo Irap alla luce di recenti sentenze di Cassazione e ultimi interventi delle Entrate. Inoltre, si e` in attesa dell’udienza davanti alla Corte costituzionale sulla questione dell’indeducibilita` dell’Irap dalla base imponibile dell’imposta sui redditi di imprese e lavoratori autonomi: la Corte dovra` stabilire se la deduzione fissata al 10% dal Legislatore e` sufficiente o meno.
Sul fronte giurisprudenziale la Cassazione ha recentemente equiparato agenti e promotori finanziari ai professionisti ai fini dell’assoggettamento Irap. Pertanto, verra` permesso loro di non pagare Imposta regionale in assenza di autonoma organizzazione. Si ricorda che sussiste autonoma organizzazione quando il contribuente e` il responsabile dell’organizzazione, non e` quindi inserito in strutture organizzative di terzi, e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attivita` in assenza di organizzazione o si avvale, anche se occasionalmente, di lavoro altrui.
Sul versante Fisco le novita` sono portate dalla circolare 27/E/2009, che spiega le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008, e dall’intervento dell’agenzia delle Entrate alla diretta Map (associazione di commercialisti che offre moduli per l’aggiornamento professionale) che si e` svolta ieri a Roma.
In particolare, durante l’evento di ieri e` stato chiarito dalle Entrate che:
- i compensi erogati dalle imprese agli amministratori essendo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente assumono rilevanza ai fini della nuova deduzione Irap del 10% dalla base imponibile Ires, mentre non rilevano i compensi se riconducibili tra i redditi di lavoro autonomo;
- ai fini della riduzione del cuneo fiscale connessa ai contributi assistenziali e previdenziali si deve seguire il principio di competenza e non di cassa e, dunque, considerare il costo sostenuto dal datore di lavoro in relazione al personale dipendente impiegato nel periodo d’imposta.
Infine, la circolare 27/2009 diffusa da qualche giorno dall’Agenzia ha spiegato che per le societa` di capitali, che dal 2008 applicano le regole basate sulla rilevanza dei valori contabili, assumono piena rilevanza i costi per i beni e servizi destinati al personale delle voci B.6 e B.7 del conto economico.