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Licenziamento

La corte di Cassazione con Sentenza n. 6553 del 18 marzo 2009 si è pronunciata in tema di forma del licenziamento.


La Corte ha stabilito che il datore di lavoro non ha l'obbligo di utilizzare frasi formali per intimare il licenziamento, ma tale volontà può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché risulti chiara.

Di conseguenza, la dichiarazione di conclusione del rapporto contenuta nel libretto di lavoro consegnato al dipendente, accompagnata da una lettera di trasmissione contentente il recesso da parte del datore di lavoro, si considera come un atto scritto dalla data di consegna.