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Istituiti i codici tributo per contribuenti minimi, riallineamenti e rivalutazioni da anticrisi

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 127 del 25 maggio istituisce i codici tributo per i contribuenti minimi, riallineamento delle divergenze Ias, affrancamento dei maggiori valori emersi a seguito di operazioni straordinarie e rivalutazione dei beni immobili d'impresa.




Codice tributo a doppia valenza per i contribuenti minimi



"1800" denominato "Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007".


Si dovrò utilizzare sia per versare la loro imposta sostitutiva del 20% sia per utilizzare in compensazione l'eventuale eccedenza di ritenute subite.



Riallineamento delle divergenze Ias



1817 - " Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008 "


1818 - " Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008 "


 1819 - " Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005) "


 1820 - " Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)"


Il pagamento dei tributi deve avvenire in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il prossimo 16 giugno.




Riallineamento da operazioni straordinarie


  • 1821 - " Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali "
  • 1822 - " Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività "
  • 1823 - " Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti "

Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il termine fissato per il saldo delle imposte
relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.



Rivalutazione dei beni immobili d'impresa


  • 1824 - " Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 - Maggiori valori dei beni "
  • 1825 - " Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 - Saldo attivo ".

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate, di cui la prima entro la scadenza su indicata, le successive entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In tal caso, insieme alla rata vanno pagati anche gli interessi legali.




Testo della risoluzione