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In caso di accertamento sintetico spetta al contribuente l'onere di giustificare il tenore di vita

La Corte di Cassazione con sentenza n.10385 afferma che spetta al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola siano sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate, sopratutto quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita, etc.) si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile fiscale.

Non provando ciò, deve pertanto ritenersi legittimo l’accertamento fondato su indicatori di spesa estranei all’attività agricola del contribuente come nella fattispecie , di un’autovetture e di una casa di abitazione di notevole metratura, nonché delle spese per incrementi patrimoniali.


Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 06/05/2009, n. 10385