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Se il committente e' una pubblica amministrazione la responsabilita' solidale e' applicata con limiti

Il vincolo di solidarietà previsto dall’ art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 tra committente ed appaltatore, non si applica alle pubbliche amministrazioni, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.

Viene precisato che l’unica forma di solidarietà che sussiste tra un committente pubblico ed un appaltatore privato è quella contemplata dall’art. 1676 c.c., che presenta due limitazioni: la prima riguarda l’oggetto, circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall’appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione quindi degli adempimenti previdenziali.

L’altra limitazione è costituita dalla quantificazione del debito solidale, che si riferisce esclusivamente a quanto dovuto dal committente all’appaltatore al momento della presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale; deriva da ciò che il committente pubblico non è solidalmente tenuto nei confronti dei lavoratori se, nelle more, estingue il proprio debito nei confronti dell’esecutore dei lavori.


Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Interpello 15/5/2009, n. 35