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Rinvii e conferme in materia di sicurezza sul lavoro

Importanti i rinvii in materia di sicurezza del lavoro disposti dal Ministero del Lavoro la scorsa settimana.


Venerdì 15 il Ministero ha disposto il rinvio al 16 agosto del termine per la comunicazione all’INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Giovedì 14, con la circolare n. 17, ha sospeso, in attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale che dovrà fissare la procedura attuativa, l’obbligo della comunicazione ad INAIL e IPSEMA, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento.


Gli adempimenti sarebbero entrati in vigore il 16 maggio 2009.


Solo quando verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni degli infortuni con assenza dal lavoro superiore ad un giorno, scatterà l’obbligo di comunicazione e comunque tale obbligo, soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, decorrerà dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale. L’adempimento ha finalità statistiche ed informative per la costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).


Resta invece l’obbligo del datore di lavoro di annotare sul registro infortuni anche tali eventi, oltre naturalmente quelli che determinano un’inabilità di durata maggiore.


Nulla è cambiato, ai fini assicurativi, rispetto all’obbligo di denuncia degli infortuni di durata superiore ai tre giorni che devono essere comunicati all’INAIL entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.


Sono invece in vigore dal 16 maggio: a) la nuova valutazione dello stress lavoro correlato, b) il divieto alle visite mediche preassuntive, c) il requisito della data certa del documento di valutazione dei rischi.


Tali obblighi, è bene precisare, potrebbero avere breve durata in quanto il Governo sta elaborando importanti modifiche al D.Lgs 81/08 e tra queste l’abolizione del divieto di visite preassuntive, la sospensione, in attesa di precise linee guida, del dovere di valutare lo stress lavoro-correlato nonchè la ridefinizione della “data certa” del documento dei rischi aziendali per la quale con ogni probabilità potrebbero essere richieste solo le firme del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.