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Deroghe ai riposi giornalieri possibili con intesa in azienda

Nella nuova formulazione, introdotta dal citato D.L. n. 112/2008, è stato chiarito l’ambito d’intervento della contrattazione di secondo livello, nel settore privato .

Si è infatti precisato che


per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con leorganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ”.


L’unica condizione posta dall’art. 17, comma 4, è che le eventuali deroghe debbano


comunque prevedere “ periodi equivalenti di riposo compensativo ” o comunque una protezione appropriata.


Leggi interpello n.36/09