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Contratto di soggiorno (modello q), sempre obbligatorio l'invio, ancora nessun aggiornamento a unilav

La pluriefficacia delle comunicazioni telematiche al collocamento, ad oltre un anno dall’avvio, non estende ancora i suoi effetti allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Dal 1° marzo 2008, data di entrata a regime del sistema on line di assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro, sono scomparsi gli obblighi di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro allo Sportello Unico.

Resta, però, temporaneamente in vigore l’obbligo di inviare il contratto di soggiorno (mod. Q) in quanto contenente una serie di informazioni al momento non ancora presenti nel modello telematico Unilav.

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 465 del 29 gennaio 2008, evidenziava che sarebbero state avviate le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell'acquisizione della comunicazione ai Centri per l’Impiego in via informatica e che era stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria. Alla data odierna tali modifiche non risultano ancora attuate.

Pluriefficacia dell’invio on line

La Finanziaria 2007 (legge n. 296/06 art. 1 comma 1184) nel riscrivere il comma 6 dell’art. 4bis del Dlgs 21 aprile 2000 n. 181, ha esteso l’efficacia delle comunicazioni telematiche, che oggi dovrebbero essere valide anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale Governo.

Dal 1° marzo 2008, pertanto, l’obbligo di comunicazione delle assunzioni dei cittadini extracomunitari all’UTG avrebbe dovuto essere abolito.


Comunicazione all’Autorità di PS per ospitalità e alloggio

È appena il caso di ricordare che già dall’1 gennaio 2007, inoltre, era stata abolita la comunicazione di assunzione del lavoratore extracomunitario all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Sono rimaste però in vigore le comunicazioni delle informazioni inerenti l’ospitalità e l’alloggio.

Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio. entro 48 ore.

Il termine delle 48 ore è da intendersi dalla stipula del contratto.

Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le comunicazioni devono contenere le generalità del denunciante (es. ospitante) e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento identificativo e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto ed il titolo per il quale la comunicazione viene presentata (art. 7 T.U.).

La sanzione amministrativa per le violazioni di comunicazione è pari al pagamento di una somma da euro 160, 00 a euro 1.100, 00.

Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006

Comma 1184.

All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".


Comunicazione di assunzione

La comunicazione di assunzione va effettuata telematicamente (sistema regionale o ministeriale) al Centro per l’Impiego competente per territorio del luogo in cui si effettuerà la prestazione lavorativa, il giorno precedente dalla data di inizio del lavoro con le medesime modalità in uso anche per i lavoratori italiani con l’indicazione dei dati del datore di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della qualifica e del livello attribuiti, del contratto applicato, di eventuali particolari rapporti. L’avvenuto adempimento deve essere provato dal datore di lavoro (raccomandata, consegna diretta, fax o e-mail). La comunicazione unificata contiene anche gli estremi del permesso di soggiorno.

La scadenza del termine in un giorno festivo non comporta l’automatico differimento al giorno successivo. Per i casi di forza maggiore ed avvenimenti straordinari, resta in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’assunzione non poteva essere procrastinata e che non era possibile prevederla il giorno prima (es. sostituzione di un lavoratore improvvisamente assente, mancata presentazione di un lavoratore regolarmente assunto, ecc.), in tali ipotesi è valida se contestuale o successiva.

Sul modello “Q” interviene il Ministero dell’Interno

Nonostante la prima rimarcata pluriefficacia delle comunicazioni on line, alla data odierna permane ancora l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere alla Prefettura-UTG Sportello Unico per l'immigrazione, il contratto di soggiorno su modello “Q”, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia. Questo in quanto in tale documento vanno indicati dati, notizie ed elementi non contenuti in nessuna altra comunicazione : sistemazione alloggiativa del lavoratore, dichiarazioni diverse e l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

Questo è quanto affermato del Ministero dell’Interno con la circolare n. 465 del 29 gennaio 2008, in attesa delle definitiva abolizione e inserimento dei dati mancanti nel modello telematico Unilav.

Il Ministero dell’Interno, nella medesima circolare evidenzia, infatti, che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell'acquisizione della comunicazione ai Centri per l’Impiego in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria. Si tratta della dichiarazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e dell’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

Contratto di soggiorno su modello “Q” per lavoratori extracomunitari già presenti in Italia

La stipula del contratto di soggiorno è obbligatoria per tutti i lavoratori extracomunitari presenti sul territorio italiano ma non per il primo ingresso.

I modelli provvisori, diramati già nel mese di marzo 2005 dal Ministero del Welfare, per la stipula del contratto di soggiorno sono stati resi definitivi, con qualche modifica, con la circolare del ministero dell’interno del 30 maggio 2005.

Il modello Q è stato predisposto per le assunzioni di lavoratori extracomunitari già presenti in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato. Tale modello va usato solo in caso di contratto di soggiorno concluso direttamente tra le parti (quindi non per il primo ingresso).

Ai sensi dell’art. 5 bis del Dlgs n. 286/98 (Testo unico sull’immigrazione) il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue deve contenere:

· la dichiarazione da parte del datore di lavoro della sussistenza di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

· l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

· l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

· le condizioni contrattuali applicate (qualifica, livello, mansioni, orario, retribuzione, durata del rapporto, ecc.);

· gli estremi del permesso di soggiorno in possesso del lavoratore.

Allo stato attuale solo le variazioni, le condizioni contrattuali e gli estremi del permesso di soggiorno sono contenute nel modello unificato UNILAV.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO

art.5 bis del Dlgs n. 286/98

Presenti nel modello UNILAV

Non presenti nel modello UNILAV

condizioni contrattuali

sussistenza dell’alloggio idoneo

estremi del permesso di soggiorno

impegno al pagamento delle spese di viaggio per rientro coatto

variazioni



Dichiarazione del datore di lavoro

Nel contratto di soggiorno sono contenute anche alcune importanti dichiarazioni che il datore di lavoro dovrà fornire:

· che la sistemazione alloggiativa del lavoratore indicata nel contratto è conforme ai parametri di legge e a richiesta dello Sportello Unico per l’Immigrazione sarà esibita la relativa certificazione rilasciata dal Comune o dalla ASL ovvero la domanda diretta ad ottenerla;

· essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale occupato;

· non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale né di aver attualmente in forza lavoratori in C.I.G. aventi qualifica corrispondente a quella di assunzione del lavoratore non appartenente all’UE;

· che il rapporto di lavoro non sarà risolto, se non per motivi di legge o di contratto prima della scadenza prevista;

· che non ricorrono i divieti di cui all’art. 3 del Dlgs n. 368/01 (norme sul lavoro a termine): sostituzione di lavoratori in sciopero, unità che hanno effettuato licenziamenti collettivi, unità nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

Dichiarazioni del datore di lavoro:

Conformità alloggio

Regolarità contributiva

Mancanza di licenziamenti negli ultimi 12 mesi ne CIG

Di non avere risolto contratti ante scadenza

Di non aver violato i divieti relativi alle norme sui contratti a termine

· licenziamenti collettivi

· valutazione dei rischi

· sostituzioni per sciopero

· licenziamenti collettivi



Sistemazione alloggiativa dello straniero

Il datore di lavoro, per poter dichiarare la sussistenza di una sistemazione alloggiativa idonea al momento della firma del contratto, deve verificare che i locali posseggano il certificato di idoneità rilasciato dall’ufficio tecnico del comune dove è ubicato l’immobile nella quale viene stabilito il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica.

In alternativa, è necessario il parere igienico sanitario rilasciato dall’ufficio igiene pubblica dell’Asl di competenza che verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell’alloggio, attestandone cioè l’idoneità igienico sanitaria.

La richiesta di rilascio dei suddetti documenti può essere avanzata al comune o all’Asl dal proprietario, dall’affittuario o da chi detiene gratuitamente l’immobile.

La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (ricevuta richiesta certificati al Comune o all’Asl e documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio) deve essere esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

Certificazione dei requisiti dei locali

in alternativa

Certificato di idoneità alloggiativa

Parere igienico sanitario

Rilasciato dall’ufficio tecnico del comune dove è ubicato l’immobile

Rilasciato dall’ufficio igiene pubblica dell’Asl di competenza

Stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica

Viene verificato il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell’alloggio. Si attesta cioè l’idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio



Il datore di lavoro, nelle more del rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio pubblico competente, può procedere ugualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma deve avere la certezza (in quanto rischia di incorrere nel reato di rilascio di dichiarazioni mendaci) che la dichiarazione sulla sussistenza della capacità alloggiativi da lui rilasciata troverà conferma nel provvedimento del Comune o dell'azienda.

A tal fine è opportuno farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione di responsabilità di cui si riporta un fac simile.

Fac simile di autocertificazione da richiedere al dipendente


Spett/le ditta

Io sottofirmato

nato a

il

residente in

via

numero di codice fiscale

in riferimento al contratto di lavoro da stipulare con questa ditta dichiaro:

che l’alloggio nel quale risiedo rispetta gli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupati, nonché le norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria.

Mi impegno, inoltre, a presentare i documenti necessari all’atto della richiesta da parte degli uffici competenti.

In fede

Data

Allegato documento d’identità

Esclusioni dal modello “Q”

Per i titolari di Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno per cittadini stranieri), non è necessario stipulare il contratto di soggiorno (modello Q) né all'atto dell'assunzione né successivamente, in quanto la carta è a tempo indeterminato.

Per i titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi da quello di lavoro subordinato, che consentano lo svolgimento di attività lavorativa (ad es. permesso per ricongiungimento familiare, motivi familiari, umanitari, asilo ecc.) non sarà necessario, all'atto dell'assunzione, stipulare il contratto di soggiorno (modello Q), e pertanto il datore di lavoro non risulta tenuto, in questa fase, a verificare l'idoneità dell'alloggio e ad assumersi la responsabilità del pagamento delle spese di rimpatrio. Occorrerà, in tali ipotesi, compilare il contratto di soggiorno solamente qualora detto permesso dovesse essere convertito in permesso per lavoro (su richiesta da parte del lavoratore). Variazioni del rapporto di lavoro da comunicare allo Sportello Unico


Ai sensi dell’art. 22 del TU il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto di lavoro intervenuta con lo straniero (orario, qualifica, conversione del permesso, alloggio, ecc.).

L’art. 22 comma 7 del TU prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro per l’omessa comunicazione allo Sportello unico per l’immigrazione, di ogni variazione del rapporto di lavoro. Per l’accertamento della violazione e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto, sulla base delle segnalazioni degli organi di vigilanza in materia di lavoro.

Tale obbligo è assolto con l’invio del modello unico telematico (Unilav). Il Ministero dell’Interno ha confermato tale posizione con la medesima circolare n. 465/08.

Tommaso Siracusano

Silvia Bradaschia