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Pubblico impiego - revisione delle aspettative e dei permessi sindacali

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA


AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE



DECRETO 23 febbraio 2009



Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE



Visto l'art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in seguito «decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008», il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni e di pervenire ad una riduzione di spesa;


Ritenuto di dover individuare le amministrazioni di cui agli


articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo del 30


marzo 2001, n. 165, nel prosieguo «decreto legislativo n. 165/2001»,


quali amministrazioni destinatarie della revisione dei distacchi,


delle aspettative e dei permessi sindacali, tenuto conto dei relativi


contingenti esistenti alla data del 30 settembre 2008, cosi' come


fissati, rispettivamente, dagli accordi quadro di cui all'art. 50 del


decreto legislativo n. 165/2001 e dai contratti collettivi di cui al


comma 4 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, questi


ultimi in seguito «contratti collettivi»;


Considerato che la revisione dei distacchi, delle aspettative e dei


permessi sindacali, secondo quanto previsto dall'art. 46-bis, comma


1, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla


legge n. 133/2008, «non si applica agli enti territoriali e agli


enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e


di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale»;


Considerato che il personale della dirigenza e dei livelli,


dipendente dalle amministrazioni di cui al punto precedente, e'


incluso nelle aree e nei comparti di seguito indicati:


aree II, III e IV, di cui all'art. 2 dell'accordo quadro 1°


febbraio 2008 per la definizione delle autonome aree di


contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009, in


prosieguo «accordo quadro 1° febbraio 2008»;


comparto regioni ed autonomie locali e comparto Servizio sanitario


nazionale, di cui agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo


nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione


per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto l'11 giugno 2007, in


prosieguo «contratto quadro 11 giugno 2007»;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre


2002, nella parte relativa alla esigenza di «cristallizzazione» del


numero complessivo dei distacchi derivanti dal cumulo delle ore di


permesso;


Visto il contratto collettivo nazionale quadro 3 ottobre 2005 per


la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni


sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio


2004-2005, in seguito «contratto quadro 3 ottobre 2005»;


Visto il contratto collettivo nazionale quadro 26 settembre 2008


per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni


sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, nel


prosieguo «contratto quadro 26 settembre 2008»;



Visti i contratti collettivi riguardanti il personale delle


amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con


il quale il prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza


portafoglio;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio


2008, con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza


portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica


amministrazione e l'innovazione;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13


giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione


e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, e' stato delegato, tra


l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «…le iniziative


di riordino e razionalizzazione di organi e procedure …» e


quelle «…dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e


l'economicita' delle pubbliche amministrazioni…», nonche'


«… le misure di carattere generale volte a garantire la piena


ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche


amministrazioni...», ed, inoltre, a provvedere alla


«…attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.


165…»;


Decreta:



Art. 1.


Riduzione progressiva del contingente dei distacchi sindacali


1. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali, che ai sensi


dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano


alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative,


pari a n. 129, come previsto dall'art. 2, comma 1, del contratto


quadro 3 ottobre 2005 per il personale delle autonome Aree di


contrattazione della dirigenza e pari a n. 2.465, come previsto


dall'art. 2, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008 per il


personale dei Comparti, sono entrambi ridotti a decorrere dal 1°


luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno


determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica


amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011 .


2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi


sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5


maggio 1995 all'art. 1, lettere e) e f), rispettivamente, per il


personale del Comparto regioni e autonomie locali e della relativa


autonoma Area del personale dirigenziale, nonche' dalle lettere i),


l) e m), rispettivamente, per il personale del Comparto Servizio


sanitario nazionale e delle relative Aree del personale dirigenziale


non medico e della dirigenza medica e veterinaria.


3. I contingenti dei distacchi, definiti con i contratti collettivi


per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA,


ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del


15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con


appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e


l'innovazione per gli anni 2010 e 2011 .



Art. 2.


Riduzione progressiva dei permessi sindacali retribuiti


1. I contingenti annuali dei permessi sindacali retribuiti, che ai


sensi dell'art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001



spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali


rappresentative, fissati dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del


contratto quadro 3 ottobre 2005, per il personale delle autonome Aree


di contrattazione della dirigenza, nonche' dagli articoli 3, comma 1,


e 5, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008, per il


personale dei Comparti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono


ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori


percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro


per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e


2011.


2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dai predetti


contratti quadro per il Comparto regioni e autonomie locali e per la


relativa autonoma Area II del personale dirigenziale, nonche' per il


Comparto Servizio sanitario nazionale e per le relative autonome Aree


III e IV di appartenenza della dirigenza, rispettivamente,


sanitario-professionale-tecnico-amministrativa e medico-veterinaria.


3. I contingenti dei permessi sindacali retribuiti definiti con i


contratti collettivi per il personale dipendente dalle


amministrazioni ASI , CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a


decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali


che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la


pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.



Art. 3.


Ripartizione dei nuovi contingenti



1. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli


articoli 1 e 2 tra le confederazioni e le organizzazioni


rappresentative sul piano nazionale si provvede mediante gli accordi


di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001,


per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree


di contrattazione della dirigenza, in tempo utile per la effettiva


operativita' delle riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.


2. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli


articoli 1 e 2 tra le confederazioni e organizzazioni sindacali


rappresentative si provvede mediante i contratti collettivi per il


personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e


UNIONCAMERE, in tempo utile per la effettiva operativita' delle


riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.


3. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei


contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2 nei tempi ivi stabiliti, e


comunque fino alla entrata in vigore degli stessi, la riduzione del


15% dal 1° luglio 2009 dei distacchi, dei permessi cumulati sotto


forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la


partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli organismi


direttivi statutari, opera, con l'utilizzo pro rata per il periodo 1°


gennaio-30 giugno 2009 per tali ultimi permessi:


- per il personale delle Aree di contrattazione della dirigenza e


dei relativi Comparti nella misura indicata nelle Tabelle 1-32


allegate al presente decreto, determinata tenendo conto dei singoli


contingenti attribuiti ad ogni confederazione e organizzazione


sindacale rappresentativa nelle Tavole accluse ai contratti quadro 3


ottobre 2005 e 26 settembre 2008;


- per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL,


CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE nella misura del 15% determinata con


apposito provvedimento delle singole amministrazioni, adottato sulla


base dei contingenti fissati dai relativi contratti collettivi.


4. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei


contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2, nei tempi ivi stabiliti,


e comunque fino all'entrata in vigore degli stessi, per i permessi sindacali previsti per l'espletamento del mandato dei dirigenti


sindacali e dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie -


RSU, di cui all'art. 3, comma 3, dell'accordo quadro 3 ottobre 2005,


per le autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonche' di


cui all'art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e b) dell'accordo quadro 26


settembre 2008, per il personale incluso nei Comparti e per il


personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e


UNIONCAMERE, dai rispettivi contratti collettivi, le amministrazioni


provvedono a ridurre dal 1° luglio 2009 del 15% i relativi


contingenti annuali per i dirigenti sindacali e per i componenti


delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, prevedendone l'utilizzo pro


rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009.


5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, dalle quali sono esclusi i


contingenti dei distacchi con una sola unita', vengono effettuate con


l'arrotondamento delle eventuali frazioni.



Art. 4.


Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali



1. Al fine di razionalizzare la fruizione dei distacchi, delle


aspettative e dei permessi sindacali, la relativa distribuzione tra i


comparti e tra le autonome aree di contrattazione della dirigenza


dovra' anche tener conto delle rispettive consistenze numeriche del


personale nel suo complesso, nonche' della sua fuoriuscita dai


comparti o dalle autonome aree di contrattazione o del passaggio


dello stesso dai comparti alle aree e viceversa, garantendo cosi' una


piu' puntuale correlazione tra l'attivita' sindacale e la


rappresentativita' sindacale.


2. Nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto, alla


razionalizzazione e riduzione dei contingenti delle aspettative


sindacali non retribuite che, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del


decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e


organizzazioni sindacali rappresentative, si provvedera' con gli


accordi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.


165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative


autonome Aree di contrattazione della dirigenza e con i contratti


collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI,


CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE.


3. A decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei


permessi sindacali per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza


dell'assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla


confederazione o all'organizzazione di appartenenza viene computata


con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo dipendente


avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.


4. Al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il


contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico


impiego, i contratti collettivi nazionali quadro dovranno prevedere


l'obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del


Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,


esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni


riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi


sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo


l'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Con gli


stessi contratti quadro dovranno essere previste le sanzioni per il


mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonche' per la mancata


trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -


Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il


sito web GEDAP, dei dati a consuntivo di cui all'art. 50, commi 3 e


4, del decreto legislativo n. 165/2001, entro i termini fissati daimedesimi contratti quadro.



Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


Roma, 23 febbraio 2009



Il Ministro : Brunetta


Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009



Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,


registro n. 4, foglio n. 74