Sei in: Altro

Aspettativa non retribuita per gli amministratori locali

L'Inps con Messaggio del 30 marzo 2009, n. 7018 ha apportato alcune modifiche alle norme di trattamento previdenziale degli amministratori locali.

Per effetto delle modifiche apportate al citato art. 81 del D.Lgs. 267/2000, le parole "Gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, vengono sostituite dalle seguenti: " I sindaci, i presidenti dei consigli Pertanto, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province e i consiglieri delle comunità montane non compresi nell'elenco di cui al citato art. 86 del T.U. nei confronti dei quali in quanto eletti e rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 31 della legge 300/70 era già applicato il regime dell'accredito figurativo, per effetto della modifica apportata all'art. 81 del medesimo T.U , - a partire dal 1° gennaio 2008 - entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) - non hanno più titolo all'accredito figurativo ma assumono a proprio carico il versamento di tutti gli oneri previdenziali.

Con successiva circolare della Direzione Entrate, verranno definiti tutti i chiarimenti e le istruzioni relative alla determinazione ed al pagamento dei contributi previdenziali da parte dei consiglieri.