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31 marzo: scadenza del periodo transitorio per i contratti a termine

Il 31 marzo termina il periodo transitorio per il calcolo della durata massima consentita alla stipula dei contratti a termine stabilita in 36 mesi.



La legge n.247/2007, ha introdotto una norma transitoria per i contratti o le proroghe che saranno stipulati dopo il 1 ° gennaio 2008, posticipando di 15 mesi l'entrata in vigore della legge e rinviando al 1° aprile la sua efficacia.



L’analisi delle ipotesi che si possono verificare in tale data è necessaria al fine del riscontro dell’efficacia dei contratti a termine già avviati e di quella dei contratti ancora da stipulare.






contratti a termine stipulati e cessati prima del 1° Gennaio 2008





non opera il limite temporale massimo dei 36 mesi




contratti a termine in corso alla data del 1° Gennaio 2008, la cui


durata superi i 36 mesi





continuano fino alla normale scadenza del termine prevista nel contratto



senza conseguenze legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi





contratti a termine stipulati dopo il 1 Gennaio 2008




se il contratto ha superato il periodo di 36 mesi complessivi


se cessa entro il 31 marzo


evita il rischio di conversione a tempo indeterminato



se cessa dopo il 31 marzo


conversione a tempo indeterminato




contratti avviati dal 1° Aprile 2009




verificare la sommatoria dei periodi precedentemente svolti tra le parti prima di avviare il contratto








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