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Nuovi importi per la contribuzione volontaria 2009

L’Inps con circolare n.43 del 23/03/2009 comunica il contributo per il 2009 dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni lavoro autonomo , determinato applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito. Queste le aliquote:


Gestione artigiani: 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;


Gestione commercianti: 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.


Ricordiamo che I contributi volontari devono essere versati alle scadenze del 30 giugno 2009, 30 settembre 2009, 31 dicembre 2009 e 31 marzo 2010, rispettivamente per i periodi :


gennaio � marzo 1° trimestre


aprile � giugno 2° trimestre


luglio � settembre 3° trimestre


ottobre � dicembre 4° trimestre.


Per la gestione separata l’importo del contributo volontario dovuto deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Per il contributo volontario deve essere presa in considerazione l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) che per l’anno 2009 è pari al 25,00%. Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze sopraccitate. Per l’anno 2009 l’importo minimo dovuto non potrà essere inferiore a � 3.560,00, su base annua, e ad � 296,66 su base se mensile. Tale importo viene determinato come segue: minimale per l’accredito contributivo per l’anno 2009 � 14.240,00 - moltiplicato per l’aliquota IVS (25,00%) = � 3.560,00 : 12 = � 296,66.


leggi INPS, Circolare 23/3/2009, n. 43