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Il nuovo ravvedimento operoso: ridotte le sanzioni applicabili a chi si ravvede

Il recente decreto "anticrisi" (Dl 185/2008), in tema di ravvedimento operoso , ha modificato l`articolo 13 del Dlgs 472/1997, riducendo gli importi da versare per sanare le irregolarità tributarie " sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l`autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ".

La situazione aggiornata è così riepilogabile:

Violazione
ravvedi bile


Termine del ravvedimento


Sanzione


Omesso pagamento del tributo


Entro 30 giorni dalla violazione


1/12 del minimo


Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione


1/10 del minimo


Omissioni e irregolarità
incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo


Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione


1/10 del minimo


Entro 12 mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l`obbligo di presentare la dichiarazione


Omessa presentazione
della dichiarazione annuale


Entro 90 giorni dalla violazione


1/12 del minimo





Ricordiamo che la sanzione per la sanzione minima per gli omessi versamenti è determinata in misura pari al 30% degli importi omessi.
L` omessa presentazione della dichiarazione dei redditi , implica invece una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro.Si rende applicabile il principio del favor rei e quindi, le nuove disposizioni normative, in vigore dal 29 novembre 2008, si applicano a tutte le violazioni ravvedute da quella stessa data, anche se commesse precedentemente.