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Durc - obbligo di richiesta da parte delle stazioni appaltanti

Direzione Centrale Rischi - Ufficio Entrate


Prot. INAIL.600010.04.02.2009.0002724


Roma, 4 febbraio 2009


Alle Strutture Centrali e Territoriali



Oggetto: DURC - Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti.


Si informano le Strutture che, con legge del 28 gennaio 2009 n.2, è stato convertito - con modificazioni - il decreto legge 29 novembre 2008 n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale 1 .


La predetta legge, all'art.16 bis co.10, stabilisce che "In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge".


Pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.


Si fa presente che nulla cambia sotto il profilo operativo e procedurale. Infatti, l'applicativo DURC è già predisposto per ricevere le richieste da parte delle stazioni appaltanti le quali, ai sensi dell'art.3 co.2 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente la via telematica.


Si coglie l'occasione per rammentare che le stazioni appaltanti che sono in possesso di una casella di posta certificata possono ricevere il DURC all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.


Al momento, tale possibilità è data nel solo caso di richiesta di DURC per appalti pubblici di lavori emessi dalle Casse Edili.


Le strutture in indirizzo dovranno provvedere a dare la massima diffusione alla presente.



IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Fernando Giannoni



Note:


1- G.U. n.22 del 28 gennaio 2009