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Lul al via, gli ultimi dubbi sull'applicazione pratica

Argomento: Libro unico del lavoro numerazione sequenziale


Quesito


In relazione all’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n.133/2008, che


istituisce il Libro Unico del Lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, si pone per Studi di Consulenza


del Lavoro quale il nostro, l’interrogativo circa la sequenzialità nella numerazione dei cedolini paga


all’atto dell’elaborazione delle buste paga, tenendo conto che le stesse siano prodotte attraverso


l’utilizzo di due distinti software, con adozione di due cedolini diversi tra di loro.


Considerando, infatti, che l’elaborazione dei cedolini sia effettuata, a seconda dell’Azienda,


attraverso due diversi programmi di elaborazione paghe, si chiede se la numerazione degli stessi


debba seguire una sequenzialità applicata allo Studio di Consulenza del Lavoro, oppure si richiede


una numerazione che sia sequenziale per ogni programma di elaborazione paghe e che, quindi,


possa non considerare la numerazione seguita dall’altro e diverso programma utilizzato?


Risposta


La circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile istituire sezione


distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un documento unitario.


L’unitarietà deve essere riferita alla vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e


conservazione.La Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro della


Fondazione Studi al principio n. 15, dedicato al libro unico del lavoro, ha affermato:


In via generale, il principio di unicità che è alla base del nuovo libro tenuto in forma telematica,

non presuppone necessariamente l’adozione di un’unica numerazione sequenziale che, invece,


caratterizzava la struttura dei libri obbligatori cartacei.


L’articolo 1 comma 1, del DM stabilisce, infatti, il solo “obbligo, in fase di stampa, di attribuire a


ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati”.


Come si comprende dal testo della norma, la preoccupazione del legislatore è quella di attribuire a


“ciascun foglio” una numerazione sequenziale per evitare “buchi” non giustificati che potrebbero


sottintendere comportamenti fraudolenti nella gestione del personale.


Al contrario, dal quadro normativo di riferimento non emerge alcun divieto affinché la


numerazione, in ogni caso sequenziale, possa essere adottata distintamente per ciascuna sezione di


cui si compone il libro unico (retributiva e presenze). Oppure, che la numerazione sequenziale


distinta possa essere adottata per gestire forme di organizzazione del personale (come, ad esempio,


gestione separata del personale impiegatizio da quello dirigenziale).


Peraltro, l’adozione di distinte numerazioni sequenziali per soddisfare le diverse esigenze


organizzative, oltre a non essere vietata dalla norma, non pregiudica la predetta finalità della


legge.


Resta fermo che una volta stampate le due sezioni, è necessario che esse siano conservate in modo


unificato presso la sede prescelta dal datore di lavoro.
”.

Pertanto qualora per esigenze organizzative il libro unico del lavoro sia elaborato da due distinti


softaware la numerazione sequenziale dovrà essere riferita per ogni programma di elaborazione


paghe.


Argomento: Tenuta del libro unico del lavoro


Quesito


Con la presente si chiede se il ragionamento sotto riportato sia corretto.


Il consulente delegato all’elaborazione del LUL (elaborazione cedolini e presenze) con


autorizzazione alla numerazione unitaria rilasciata attraverso il sito INAIL, può:


1. conservare il libro unico dell'azienda presso il proprio studio


2. non conservare il libro unico dell'azienda perché l'azienda preferisce conservarlo presso la


propria sede Il consulente del lavoro addotta una numerazione sequenziale propria


(AUTORIZZAZIONE 8XXX dal numero uno in poi). Quindi ad esempio il consulente che ha


solo due aziende (la prima lo ha delegato alla conservazione, la seconda no):


LUL GENNAIO 2009


AZIENDA A autorizzazione 8XXX numerazione da 1 a 10


AZIENDA B autorizzazione 8XXX numerazione da 11 a 20


LUL FEBBRAIO


AZIENDA A autorizzazione 8XXX numerazione da 21 a 30


AZIENDA B autorizzazione 8XXX numerazione da 31 a 40


DATO QUANTO SOPRA l'azienda A ad esempio avrà un libro unico che presenterà un salto di


numerazione tra un mese e l'altro (GENNAIO da 1 a 10 , FEBBRAIO da 21 a 30).


Tuttavia Potrebbe essere aggiunta una sottonumerazione per ogni azienda che parta dal numero 1 e


che garantisca la sequenzialità della numerazione, come segue:


AZIENDA A


numerazione consulente autorizzato 8XX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


sottonumerazione ditta A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Si fa presente che in data odierna una sede inail ha affermato che il consulente del lavoro che


elabora il libro unico con la propria autorizzazione, deve anche conservarlo


inviando comunicazione alla DPL. In caso contrario l'azienda dovrà farsi autorizzare alla


numerazione unitaria.


Risposta


Come affermato dallo stesso Ministero del lavoro l’affidamento al professionista del Libro unico e


l’elaborazione del libro unico del lavoro da professionista sono due momenti assolutamente distinti,


anche sul piano giuridico, oltreché operativo.


La ditta può decidere di avvalersi del professionista senza tuttavia delegarlo alla tenuta del libro


unico del lavoro che provvederà a tenere in sede dopo l’elaborazione e la stampa a cura del


professionista. ( vademecum risposta 10 sezione A).


Sempre nel vademecum al punto 6 (Modalità di tenuta e calendario delle presenze) si afferma:


“L’indicazione del mantenimento di ordine sequenziale è solo finalizzata a garantire l’unicità


documentale del libro unico tenuto a numerazione unica dal soggetto autorizzato, senza lasciare i


cd. “buchi di numerazione”. Pertanto l’esposizione delle presenze e dei cedolini è libera e può


altresì differenziarsi da ditta a ditta.


Esemplificando: definiti A B C i dati retributivi e A1 e B1 e C1 i dati presenze delle rispettive ditte,


l’esposizione sequenziale nel libro unico unitario potrà essere A, B, C, A1; B1; C1 oppure A, A1, B,


B1, C, C1 ma anche A, B, B1, C, C1, A1 – o in qualsiasi altro modo secondo le necessità operative.


Ciò anche elaborando ciascuna ditta in fasi separate: es. impiegati della ditta A e B, intera ditta C,


operai ditte A e B.”.


Pertanto il Consulente che elabori il libro unico del lavoro non è obbligato a anche alla tenuta dello


stesso.


Argomento: Rimborsi spese


Quesito


Chiedo quanto segue: una fondazione eroga con una certa periodicità dei rimborsi spese a soggetti


che "aiutano" nel tempo libero. Sino ad oggi ci si è comportati nel senso di redigere una sorta di


nota di rimborso giustificativa; da Gennaio 2009 è obbligatoria la registrazione nel Libro Unico


ovvero quando la norma parla di "rimborsi spese" si riferisce soltanto a quelli erogati a soggetti per


i quali si elabora un cedolino paga?


Risposta


Tra i dati retributivi richiesti la norma sul libro unico del lavoro prevede anche le somme a titolo di


rimborso spese. L’obbligo di registrazione si estenderebbe ad ogni tipologia di rimborso spese o


fringe benefit indipendentemente dal fatto che essi risultino imponibili sul piano fiscale e/o


contributivo (si veda a tal proposito il principio n. 15 della commissione dei principi interpretativi


delle leggi in materia di lavoro della Fondazione studi).


Occorre mettere in evidenza che devono essere iscritti nel libro unico del lavoro esclusivamente i


lavoratori subordinati, le collaborazioni coordinate continuative nella modalità a progetto che di


minima entità, le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo esclusivo o misto (capitale e


lavoro).Ne consegue che i rimborsi spese, di qualsiasi natura, vanno riportati nel libro unico solo


quando sono riferiti a quei rapporti di lavoro per cui la norma prevede l’iscrizione nel libro unico


del lavoro.


Quesito: Rimborso spese


Quesito


Il "VADEMECUM" del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro, dedica abbastanza spazio


ai "rimborsi spese " da registrare sul libro stesso. Tuttavia, non riesco a dare ai miei clienti delle


risposte complete sull'argomento. Potete aiutarmi a capire?


Domande


1 - vanno indicate sul LUL solo le spese effettivamente da rimborsare al dipendente, oppure devono


essere evidenziate, con una voce figurativa, anche quelle per le quali il dipendente non ha anticipato


niente in quanto ha attinto da un fondo cassa?


2 - le spese fatte con carta di credito aziendale devono essere indicate? Se lo scopo della norma è di


evitare che una parte della retribuzione venga mascherata da "rimborso spese", direi che non è


necessario dal momento che è ben accertabile l'utilizzo della carta di credito;


3 - i miei clienti mi fanno notare che, per esempio, nel mese di gennaio 2009 hanno rimborsato ai


dipendenti spese sostenute nei mesi di nov.-dic. 2008 perché non hanno avuto prima il rendiconto.


E' un problema?


4 - il rimborso delle spese non documentabili, ma attestate dal dipendente, esenti fino a euro


15,49/giorno (25,82 per trasferte estero) è bene che sia indicato a parte?


5 - secondo Voi, cosa intende dire il Ministero quando nel punto B12 del Vademecum dice che


vanno indicate le spese rimborsate al dipendente anche forfetariamente?


Risposta


In via generale vanno registrati nel libro unico del lavoro i rimborsi spese, anche se esenti sul piano


fiscale e contributivo.


L’annotazione può prevedere l’indicazione dei soli importi complessivi specificati, con il sistema


del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte. L’annotazione di importi marginali o


non ricorrenti non potrà essere sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e


fiscale (vademecum, Sezione B, risposta 11).


Anche i rimborsi spese di tipo forfettario vanno indicati sul libro unico del lavoro (vademecum


Sezione B, risposta 11).


Non vanno indicate sul libro unico le somme rimborsate al dipendente che costituiscono mera


anticipazione di spese che lo stesso ha sostenuto in nome e per conto dell’azienda datrice di lavoro,


relativamente a documenti di spesa intestati all’azienda medesima (vadmecum, Sezione B, risposta


12), mentre i rimborsi spese effettuati con utilizzo di carta di credito aziendale vanno indicati in


quanto non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle


spese rimborsate (vademecum Sezione B, risposta 13).


La dazione di fondi spese o fondi cassa anticipativi non andrà indicata sul libro unico, dove andrà


evidenziata soltanto la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali fondi. Il datore di lavoro


terrà comunque a disposizione della vigilanza, su richiesta, un dettaglio analitico delle attività


aziendali al riguardo (vademecum Sezione B, risposta 13).


Il differimento, anche dei rimborsi spese, non può essere superiore ad un mese (vademecum sezione


A, risposta 16).


Argomento: Domande sul libro unico


Quesito


Argomento: Libro Unico; settore vigilanza privata lavoratori guardie giurate, esclusi legge 66/2003


(deroga orario lavoro - 112/2008) a prescindere dall'orario di lavoro svolto, possono essere omesse


le ore giornaliere lavorate (ord. e str.) nel calendario del mese esposto nella sezione del Libro


Unico; sostituite per esempio da una causale univoca di presenza es."p"; altresì vengono segnate


solo le assenze es. malattia, infortunio, ferie, ecc. Argomento: Libro Unico; per alcuni contratti


collettivi (es. Multiservizi, servizi integrati pulimento) gli straordinari vengono conteggiati solo


dopo il superamento dell'orario ordinario settimanale, non giornaliero, come possono venir esposti


nella sezione del Libro Unico nella parte relativa al calendario del mese.


Risposta


1. L’art 39, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 precisa che per ciascun lavoratore subordinato


il libro unico del lavoro deve contenere un calendario delle presenze del lavoratore. Come affermato


dal ministero del lavoro nel vademecum (risposta 22, sezione B) e successivamente nel forum


lavoro 2009 i lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al Dlgs n. 66/2003 è possibile


omettere le ore e indicare la P di presenza. Pertanto per le guardie giurata è sufficiente indicare nella


sezione presenze la P.


2. Sempre l’art 39, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 che per ciascun lavoratore subordinato


il libro unico del lavoro deve contenere un calendario presenze del lavoratore, da cui deve risultare


per ogni giornata il numero di ore di lavoro effettuata da ciascun lavoratore dipendente, le ore di


lavoro straordinario, le assenze del lavoro anche se non retribuite, le ferie e i riposi. Il lavoro


straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (art. 1, comma 2 lettera c) del D.lgs


66/2003), ne consegue che è sufficiente indicare le ore straordinarie della settimana vengano


indicate nell'ultimo giorno della settimana.


Argomento: Libro unico del lavoro – rilevazione presenze


Quesito


Il D.L. n.112/08 ha istituito il Libro Unico del Lavoro con l’abolizione del libro matricola e del


libro paga e, come sembra, anche del libro presenza vidimato dall’INAIL.


Quale può essere lo strumento, allo stato, per il rilevamento delle presenze ove non esiste la


rilevazione elettronica delle stesse (badge o altro sistema)?


Risposta


Occorre distinguere la fase dell’elaborazione delle presenze dalla sezione presenze del libro unico


del lavoro.


L’elaborazione delle presenze è la fase in cui il datore di lavoro rileva materialmente la presenza del


lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in


sede le presenze dei lavoratori sia informa cartacea sia in forma elettronica.


La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario


delle presenze.


Pertanto le presenze potranno essere anche con mezzi cartacei, ad esempio i vecchi registri


presenze, anche se non più vidimati quando il libro unico del lavoro andrà a pieno regime (1


gennaio 2009.)


Argomento: Libro unico del lavoro e rilevazione presenze


Quesito


Ricevo da alcuni iscritti all’Ordine dei quesiti sul libro unico che sintetizzo nella


seguente domanda.


Come si concilia il fatto che la circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008 prima prevede


che il libro unico possa essere costituito da due sezioni distinte (paga e presenze) per poi


stabilire che tali due documenti devono essere costituiti da un documento unitario quanto a


numerazione.


In pratica ritenete che sia ammesso che una azienda possa stampare con un sistema per la


rilevazione delle presenze elettronico i cartellini presenza mensili numerandoli


progressivamente e ricevendo dal proprio Consulente del Lavoro la sezione paga del libro


unico vidimata e numerata progressivamente dal professionista, ma che ovviamente non può


avere una numerazione progressiva rispetto alla sezione presenze.


Risposta


Occorre distinguere la fase dell’elaborazione delle presenze dalla sezione presenze del libro unico


del lavoro.


L’elaborazione delle presenze è la fase in cui il datore di lavoro rileva materialmente la presenza del


lavoro. Per elaborazione separata delle presenze si intende la possibilità che le imprese rilevino in


sede le presenze dei lavoratori sia informa cartacea sia in forma elettronica.


La sezione presenze del libro unico del lavoro è una parte dello stesso dove è riportato il calendario


delle presenze.


La circolare n. 20/2008 del Ministero del lavoro ha precisato che non è possibile istituire sezioni


distinte del libro unico del lavoro il quale dovrà essere costituito da un documento unitario.


L’unitarietà deve essere riferita alla vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e


conservazione.


Dato che nella normativa vigente non esiste nessun obbligo affinché la sezione presenze e le


retribuzioni debbano risiedere all’interno dello stesso foglio del libro unico le due sezioni possono


essere stampate anche su due fogli distinti, mantenendo, però, la stessa numerazione.


Argomento: Autorizzazione alla stampa laser libro unico


Quesito


Vi rivolgo questa domanda dopo aver letto tutte le risposte del Vademecum del Min. Lavoro e


quelle del Forum Lavoro del 14 u.s. e non avendo trovato la risposta.


Argomento:


Un’azienda con un’unica Sede è già stata autorizzata, prima dell’entrata in vigore del LUL alla


stampa laser in proprio, quindi con proprio numero di autorizzazione e con propria numerazione.


L’elaborazione e l’amministrazione del personale è da sempre affidata al nostro Studio di


Consulenza.


Dal 1.1.2009 decide di continuare ad affidare l’elaborazione del LUL al nostro Studio e da tale data


dichiara di volergli affidare altresì la tenuta e conservazione.


La domanda è la seguente:


Potrà il Consulente del Lavoro che ha una propria autorizzazione alla stampa laser, stampare il LUL


dell’azienda in questione usando l’autorizzazione alla stampa laser rilasciata all’azienda e seguendo


solo per tale azienda una numerazione sequenziale propria dell’azienda stessa, disgiunta da quella


dello Studio?


Risposta


Come precisato nel Vademecum del Ministero del lavoro (sezione A punto ) 10 l’elaborazione e


l’affidamento del libro unico del lavoro sono due momenti assolutamente distinti, anche sul piano


giuridico, oltreché operativo.


Pertanto il professionista può senz’altro procedere alla sola elaborazione del libro unico, anche


utilizzando l’autorizzazione dell’azienda. In questo caso si dovranno mantenere due distinte


numerazioni che seguono le due diverse autorizzazioni.


Argomento: Tenuta del libro unico del lavoro


Quesito


Vorrei la conferma della correttezza della seguente affermazione:


Se un consulente ha due studi (tanto più se in province diverse e con software diversi) ai sensi del


punto 13 parte A del vademecum del Ministero e delle ulteriori indicazioni Min Lav 07/01/09 n. 102


soluzione numero 9, oltre che delle istruzioni operative inail n. 137 del 07/01/2009, può ottenere


distinte autorizzazioni seppur 'organicamente collegate'.


Risposta


Ciò che si afferma è corretto con la precisazione che la possibilità di due distinte autorizzazioni è


ammessa quando le sedi sono gestite autonomamente l’una dall’altra, ovvero si gestiscono


particolari categorie di lavoratori che richiedono modalità di tenuta diversificate.


Ulteriore condizione: è necessario che tute le autorizzazioni siano organicamente collegate, di modo


che la perdita dei requisiti, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione incida


contemporaneamente su tutte le altre.


Quesito: Conservazione della documentazione


Quesito


Un ns. iscritto ci pone il seguente quesito: nel caso di studio associato (tra professionisti iscritti


all’Albo) la delega del cliente deve essere intestata allo studio associato stesso o al professionista


(persona fisica) che ha l’autorizzazione INAIL alla tenuta del libro unico?


Risposta


Quantunque svolta la professione attraverso lo studio associato, l’attività professionale rimane


strettamente individuale poiché ciascun professionista continua a godere di piena autonomia


nell’espletamento dell’incarico, anche se si rende necessario raggiungere forme di intesa con altri


professionisti.


Pertanto la delega scritta va fatta al singolo professionista che ha ottenuto l’incarico.


Argomento: Conservazione della documentazione


Quesito


La comunicazione da inviare alla Dpl da parte delle aziende che delegano la tenuta del LUL al


consulente, implica che oltre alla tenuta e conservazione del Lul per 5 anni, il consulente è


automaticamente tenuto a conservare anche tutta la documentazione aziendale? (copie assunzioni,


dm10, ecc.)?


Risposta


Il consulente che a norma dell’art 5 della L. 12/1979 conservi il libro unico del lavoro, non è


obbligato alla conservazione anche di tutta la documentazione aziendale, che potrà essere tenuta


presso la sede dell’azienda.


Qualora il consulente intenda conservare anche la documentazione aziendale la stessa dovrà essere


conservata almeno per 5 anni.


Argomento: Soggetti legittimati alla tenuta del libro unico del lavoro.


Quesito


Avrei dei quesiti da esporre riguardanti il libro unico del lavoro:


ci sono 5 società con sede legale in diverse parti del territorio Nazionale e che fanno capo ad


un’unica società capo gruppo con sede legale in Napoli.


Premetto che queste società fanno capo ad un consorzio per la tenuta dei libri ed elaborazione dati


(cedolini ecc.). Inoltre, tutte le società, compreso il consorzio, fanno parte di un’unica società


capogruppo!


I miei quesiti sono:


 Un consorzio può fare richiesta per ottenere l’autorizzazione all’elaborazione e detenzione

del libro unico?


 Quali sono gli ENTI ai quali fare comunicazione?


 Le società sono obbligate anch’esse a fare comunicazione agli ENTI (quali?) per la

detenzione del libro unico presso il consorzio?


 In caso di numerazione di autorizzazione (INAIL per il libro unico, così come si fa per i

cedolini) ex-novo per ogni società da parte del consorzio, bisogna fare richiesta e specificare


il presunto numero di autorizzazione per ogni azienda?


Risposta


Ai sensi dell’art 31, comma 2 del D.lgs 276/2003 i consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma


di società cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato


14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11


gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società


consorziata.


Pertanto nel caso in esame il consorzio potrà tenere il libro unico del lavoro. La stampa del libro


unico avverrà con la numerazione del consorzio e di conseguenza dovrà richiedere l’autorizzazione


alla stampa laser e tenerlo presso la propria sede legale. (si veda anche il Principio n. 15 della


Commissione dei principi interpretativi delle norme di diritto del lavoro della Fondazione studi).


Glia adempimenti sono quelli previsti per tutti i soggetti autorizzati dalla legge n. 12/1979, ovvero a


norma dell’articolo 2 del DM 9.7 2008: ottenere delega scritta da ogni società consorziata, dare


comunicazione, in via telematica, all’INAIL, entro 30 giorni dall’inizio dell’assistenza a favore


delle società consorziate. Le società consorziate dovranno comunicare alla Direzione provinciale


del lavoro, competenti territorialmente, che hanno scelto di affidare al consorzio la tenuta del libro


unico del lavoro.


Argomento: Comunicazione alla DPL


Quesito


La presente per chiedere se è necessario predisporre delega per la sola elaborazione del libro unico


ed inviarla alla Direzione provinciale del lavoro o se è necessaria solo per la tenuta da parte del


consulente dei documenti obbligatori dei datori di lavoro qualora intendano avvalersi di tale facoltà.


Risposta


La comunicazione alla DPL va fatta qualora a norma dell’art 5 della L. 12/79 al Consulente del


lavoro venga affidata la conservazione del libro unico del lavoro, la stessa non va presentata qualora


il professionista esegua la sola elaborazione.


Il Ministero del Lavoro con nota prot. 102 del 7/01/2009 informa che la comunicazione alla DPL e


all’INAIL, avverrà con una procedura unificata attivata sul portale INAIL, resta beninteso che i due


obblighi rimango distinti.


Argomento: Periodo transitorio


Quesito


In merito alla recente manovra estiva, ed alle abrogazioni e semplificazioni da essa operate,


vorremmo sapere il Vs. parere riguardo agli adempimenti che rimangono ancora in vigore per chi


utilizza la vidimazione in fase di stampa laser dei fogli paga, in particolare per quanto concerne gli


obblighi di riepilogo mensile e annuale dei fogli paga utilizzati per ciascuna azienda.


Risposta


Tra l’18.08.2008 e il 31.12.2008 (periodo transitorio) i datori che non adottano il libro unico


possono continuare a tenere il solo e tradizionale libro paga costituito dal cedolino più il registro


delle presenze nelle modalità legittimate dalla normativa.


In questo periodo il ministero del lavoro con la circolare n. 20/2008 ha chiarito che le modalità di


tenuta, compilazione ed esibizione sono quelle dettate dall’art 39 del Dl n. 112/08 e del DM


9.7.2008. Questo significa che i tradizionali libri paga ed anche presenze potranno essere compilati


entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento ed esibiti nei termini indicati per il libro


unico del lavoro.


Per quanto riguarda l’obbligo di riepilogo mensile lo stesso dovrà essere stampato fino al termine


del periodo transitorio, mentre per quanto riguarda il riepilogo annuale dei fogli paga utilizzati per


ciascuna azienda durante il 2008 tale adempimento non è più previsto in quanto chi adotta nel


periodo transitorio il libro paga e il registro delle presenze, come ha chiarito il Ministero del lavoro


con la circolare n. 20/2008, deve osservare le modalità di tenuta, compilazione ed esibizione


prevista dall’art 39, Dl n. 112/2008 e del DM 9.7.2008.


Argomento: Obbligo di istituzione del libro unico del lavoro


Quesito


Vi riproponiamo un quesito in merito alla tenuta del LUL già inviato il 07/11/2008.


Alla risposta NT 194 della Fondazione Studi si legge: le IPAB non sono escluse all’adozione del


LUL. Noi siamo una società Ex Ipab, ora diventata Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)


con personalità giuridica di diritto pubblico. Come tale, azienda pubblica, non dovremmo essere


tenuti al LUL. Se così fosse vi chiediamo che tipo di gestione dobbiamo adottare per il personale


assunto a tempo determinato, le eventuali collaborazioni e gli amministratori pagati mensilmente.


RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo distinti saluti.


Risposta


Il comma 1 dell’art 39 del Dl n. 112/2008 prevede che il libro unico del lavoro debba essere istituito


e tenuto da ogni datore di lavoro privato, con la sola esclusione de datore di lavoro domestico.


Sono invece esclusi i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione la cui definizione


è contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001. Il comma 2 dell’art 1 del Dlgs n.


165/2001 afferma:


Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello


Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro


consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di


commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non


economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio


sanitario nazionale.

Ne consegue che il soggetto indicato nella domanda deve istituire il libro unico del lavoro.


Argomento: Quesiti sul libro unico


Quesito


A questo Consiglio Provinciale alcuni colleghi hanno rivolto i seguenti quesiti in merito


alla gestione e stampa del Libro Unico del lavoro:


- Studio di consulenza che esercita la propria attività con due procedure software può:


o avere due autorizzazioni distinte da parte della competente sede INAIL per la stampa

del LUL; o oppure nell’ambito della stessa autorizzazione INAIL può chiedere di essere

autorizzato ad effettuare una doppia e distinta numerazione del LUL;



- Studio di consulenza che opera con una sede ed un unità locale può avere:


o due distinte autorizzazioni alla stampa del LUL; o oppure nell’ambito della stessa autorizzazione

può chiedere di essere autorizzato ad effettuare una doppia e distinta numerazione del LUL;


- La sede Inail di Cuneo sostiene che per le aziende agricole alla data odierna non è possibile

accedere alla stampa del LUL con la numerazione unica da parte dello studio. Per ogni azienda si


dovrà procedere alla vidimazione presso la sede Inail del LUL prima della stampa, Riteniamo


invece che effettuata la procedura prevista al punto 2) della nota INAIL del 09 Dicembre 2008 –


Prot. n. 9159 ed ottenuto il codice cliente si possa portare gli stessi tra i clienti in delega ed


usufruire dell’autorizzazione in possesso per la stampa del LUL. Ringraziando per la cortese


attenzione ed in attesa di un sollecito riscontro si porgono


Risposta


E’ ammesso richiedere più autorizzazioni unitarie nel solo caso in cui il soggetto autorizzato


gestisca più sedi distinte in modo autonomo l’una dall’altra, ovvero particolari categoria di


lavoratori che richiedano modalità di tenuta diversificate (vademecum, sezione A, risposta 13).


Durante lo svolgimento del Forum lavoro 2009 è stata posta la seguente domanda:


Si ipotizzi il caso di un professionista (o di una singola azienda) che utilizza due programmi


separati, uno per l'elaborazione delle buste paga e l'altro per la registrazione delle presenze dei


dipendenti; i programmi rispettano una loro sequenzialità numerica ma distinta l'una dall'altra. Si


chiede se l'applicazione di questa procedura è conforme alla normativa vigente, considerando che


dalla risposta n. 14 della sezione A, del vademecum, sembra che tale possibilità sia esclusivamente


riservata alla ipotesi di gestione da parte di diversi soggetti cioè, in altri termini, sembra limitata al


caso in cui. un datore di lavoro affida le paghe a un professionista e gestisce autonomamente le


presenze.


A cui il Ministero del lavoro ha risposto


L’utilizzo di diversi programmi in capo ad uno stesso soggetto non può giustificare deroghe al

principio della numerazione unica e sequenziale. Le uniche deroghe ammesse sono quelle già


individuate dal vademecum e legate alle tipologie di rapporti di lavoro o all’ubicazione delle unità


produttive aziendali. Tuttavia, nei casi in cui i programmi non possano dialogare in modo da


rispettare comunque la sequenzialità in fase di stampa del Libro Unico, in ottica di semplificazione


nulla osta a che il soggetto autorizzato strutturi il Libro Unico elaborato con due software distinti


con una specifica “sub codifica” utilizzando, ad esempio, i subcodici A e B (es. n. 1/A e n. 1/B),


fermo restando l’obbligo di evidenziazione e di annotazione degli estremi dell’unico provvedimento


di autorizzazione alla numerazione unitaria.

Pertanto nel caso dell’utilizzo di due diversi software non si possono richiedere due distinte


numerazioni ne derogare alla numerazione unitaria, ma come affermato nel Forum si potrà


utilizzare soltanto una sub codifica, mentre qualora il professionista operi su più sedi potrà ottenere


più autorizzazioni solo qualora le due sedi siano gestite in maniera autonoma.


Per quanto riguarda le aziende agricole ciò che afferma la sede Inail non è corretto dal punto di vista


procedurale. Infatti, occorre far riferimento alle istruzioni operative 9 dicembre 2008, prot n. 9159


una volta ottenuto il codice cliente si trasferiranno gli stessi tra i clienti in delega ed usufruire


dell’autorizzazione in possesso per la stampa del LUL.


Argomento: Rilevazione separata delle presenze


Quesito


Spett.le Fondazione Studi,


Qui a Bologna, nonostante tutti abbiano letto circolari e vademecum, ci sono comportamenti e


interpretazioni difformi per quanto riguarda il Libro Unico nel caso di aziende che fino ad oggi


hanno rilevato le presenze attraverso il badge e poi stampate le stesse su fogli precedentemente


numerati e vidimati dall'INAIL.


Il Dott. Bonati, durante un incontro di aggiornamento di giovedì scorso ha detto che nulla è


cambiato, nel caso specifico, con l'introduzione del LUL. Ovvero l'azienda, che affida la gestione


delle buste paga al consulente, può continuare a stampare le presenze sui fogli precedentemente


numerati e vidimati dall'INAIL con numerazione propria sequenziale.


Avrei bisogno di conferma in quanto l'intervento delle case di software per alcuni aggiustamenti di


programma, nel caso non si potesse continuare come fino ad ora fatto, ha un costo sia per le aziende


che per il nostro Studio che si vedrebbe a dover acquisire queste presenze per inserirle nella


numerazione unica dello Studio stesso.


Quindi la domanda è:


- Nel caso di presenze rilevate attraverso l'uso del badge fino ad ora stampate su fogli


precedentemente numerati e vidimati dall'INAIL è giusto affermare che l'Azienda potrà continuare


con tale sistema? Quindi, Il consulente continuerà ad elaborare separatamente i prospetti paga con


la propria numerazione e l'Azienda stamperà su fogli bianchi precedentemente numerati e vidimati


dall'INAIL seguendo una propria numerazione. Il LUL sarà assicurato comunque da distinte


numerazioni sequenziali senza "buchi" e presso l'Azienda saranno a disposizione degli organi di


vigilanza presenze e prospetti paga.


La risposta per lo Studio è della massima urgenza onde bloccare gli interventi dei softwaristi.


Il dubbio si è posto anche perché le INAIL VANNO DICENDO CHE DALL'1.1.2009 NON


VIDIMERANNO PIU' FOGLI IN BIANCO NUMERATI.


Risposta


Il Ministero del lavoro nel Vademecum sul libro unico del lavoro, pubblicato al seguente indirizzo:


//www.lavoro.gov.it/Lavoro/News/20081205_VademecumLIbroUnico.htm , ha affermato:

“ In un’ottica di completa semplificazione degli adempimenti, è possibile una tenuta da parte di


soggetti diversi della elaborazione dei dati retributivi e di quelli relativi al calendario delle presenze.


La “unicità” del libro unico in questo caso è assicurata dalla gestione integrata dei dati, vale a dire


dalla piena corrispondenza fra le presenze registrate e i dati retributivi elaboratori separatamente.


A tal fine le condizioni da rispettare sono le seguenti:


a) ciascuno dei de due o più soggetti sia autorizzato separatamente alla tenuta;


b) il supporto di fornitura al’autorità di vigilanza per tutti i soggetti o magnetico, indipendentemente


dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da ciascuno;


c) il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le Direzioni provinciali del lavoro interessate,


nei cui ambiti territoriali ha sede l’azienda, la tenuta separata del libro unico, con indicazione dei


vari soggetti e de i contenuti di ciascuna sezione;


d) siano rispettati da ciascun soggetto le modalità e i contenuti della tenuta del libro unico.


In ogni caso gli elenchi riepilogativi di cui all’art 4 DM 9 luglio 2008 potranno essere comunque


prodotti da ciascun tenutario singolo. Si ritiene, inoltre, possibile inserire le presenze di più


dipendenti in uno stesso foglio del libro unico. Resta inteso che la tenuta distinta di presenze e


retribuzioni non determina, in caso di retribuzione cd. “differita”, il differimento della data di


registrazione del calendario presenze, dissolvendosi l’unicità fisica che può rendere opportuno, per


quanto detto subito sotto, il differimento in questione.


Pertanto il calendario presenze potrà essere tenuto separatamente rispetto alla parte retributiva


purché ciascuno dei soggetti tenutari (datore di lavoro e consulente del lavoro) abbia una propria


autorizzazione alla tenuta del libro unico.


Inoltre il datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare alle direzioni provinciali interessate la


modalità di tenuta separata.


Argomento: Distaccato lavoratore straniero in Italia


Quesito


Casistica di un distaccato estero in azienda italiana.


Un’azienda estera distacca un dipendente in un’azienda italiana.


Il dipendente non ha un codice fiscale italiano.


Come deve essere indicato nel libro unico?


Risposta


La circolare n. 20/2008 ha precisato che per i lavoratori distaccati sussiste l’obbligo anche per


l’azienda in cui il lavoratore è distaccato iscrivere il lavoratore nel proprio libro unico del lavoro


annotando il nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e


azienda distaccante.


Successivamente il Ministero del lavoro nel suo vademecum (sezione B, risposta 5) ha affermato:


I somministrati e i distaccati devono essere registrati sul libro unico all’inizio e alla fine


dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, ferma restando la possibilità di procedere alla


registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego.


Per tutta la durata alla registrazione della somministrazione o del distacco vanno comunque inseriti


negli elenchi riepilogativi del personale in forza di cui all’art 4 del DM 9 luglio 2008, e pertanto


contano ai fini numerici per la realizzazione di quell’adempimento specifico.


In ogni caso, l’omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione ai sensi dell’art. 39, comma 7, del


decreto – legge n. 112/2008, non incidendo le omesse registrazioni sui profili retributivi,


contributivi o fiscali; tuttavia, l’ispettore del lavoro potrà ordinarne l’annotazione prevista dalla


circolare n. 20/2008 mediante il legittimo esercizio del potere di disposizione (art. 14 del n.


124/2004). D’altra parte, si ritiene che specifici protocolli d’intesa sulle relative annotazioni


potranno essere conclusi dalle Direzione provinciali de lavoro con gli ordini professionali e le


Associazioni di categoria.


Pertanto da quanto scritto l’azienda italiana dovrà iscrivere nel libro unico del lavoro il lavoratore


straniero distaccato all’inizio e alla fine dell’impiego, ferma restando la possibilità di procedere alla


registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego


Argomento: Consorzi di società cooperative


Quesito


Ho il seguente quesito da porre relativo alla numerazione unica per la vidimazione del LUL.


L’art. 31 c. 2 del D.Lgs. 276/2003 prevede che “i consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi


dell’articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,


possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, per conto


delle società consorziate o delegarne l’esecuzione a una società consorziata…………”.


Alla luce delle recenti novità normative in materia di Libro Unico, della nota INAIL del 10


settembre 2008 (nel punto in cui si accenna ai gruppi di impresa) ecc., chiedo se per i Consorzi di


Cooperative continua a essere prevista la possibilità di cui al D.Lgs 276/2003 sopra riportato.


Risposta


Tra i soggetti legittimati alla tenuta del libro unico del lavoro vi sono anche i consorzi di società


cooperative.


Ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del D.lgs n. 276/2008 i consorzi di società cooperative, costituiti