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Extraue presenti pr studio: consentito il lavoro occasionale

MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare 30 gennaio 2009, n. 490


Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del DPR 394/1999.

L’INPS ha formulato un quesito concernente la possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere, nell'ambito delle 20 ore settimanali, prestazioni di lavoro occasionale.

Al riguardo il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha comunicato che le limitazioni per l'esercizio di un'attività lavorativa da parte di chi dispone di un permesso di soggiorno per studio e formazione, così come disciplinate dalle disposizioni regolamentari di attuazione (art. 14, comma 4, del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004) delle previsioni inserite nel Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), debbano intendersi riferite a qualsiasi tipologia lavorativa.

Pertanto, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e formazione è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rispettando però l'orario massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).

Tanto si rappresenta, per opportuna conoscenza.

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto presidente repubblica 31 agosto 1999, n. 394; (2) decreto presidente repubblica 31 agosto 1999, n. 394; (3) decreto presidente repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; (4) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico immigrazione);